AGI - Nel processo sportivo a carico della Juventus per la questione plusvalenze "c'è una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus spa, colpisce la pervasività a ogni livello della consapevolezza della artificiosità del 'modus operandi' della società stessa". Lo afferma la Corte Federale della Figc nelle motivazioni della sentenza sportiva culminata con la penalizzazione (-15) inflitta al club bianconero. "Dal direttore sportivo di allora (Paratici) - si legge nel documento - all'allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all'azionista di riferimento e all'amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell'artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all'allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo", evidenzia la Caf.
Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata". È un passo delle motivazioni della sentenza del processo plusvalenze a carico della Juventus con cui la Corte di appello federale della Figc spiega di aver ammesso la richiesta della Procura di revocazione, dopo il proscioglimento in primo grado nello scorso aprile. "Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus spa e che hanno tutti una "natura essenzialmente confessoria", sottolinea la Caf.
"Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il "Libro Nero di FP"), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società" si legge nelle motivazioni della procura che poi aggiunge: "Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero "contatto" con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate".
La procura federale della Figc spiega perché non è stata sanzionala la Sampdoria. "Quanto alla UC Sampdoria, l'unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l'operazione Audero-Peeters-Mulè conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria - si legge nelle motivazioni della sentenza - alla detta intercettazione, che sembra riferirsi alla predetta operazione, può aggiungersi una mail inviata in data 27.1.2019 dall'avv. Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.) nella quale il primo scrive: 'Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni'; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni'; anche fare a metà strada'. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)'. Si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, qui revocata) - aggiunge la procura - ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza d'illiceità' e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta a una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la procura federale."
"Nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l'accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci". Così nella motivazione della sentenza la Procura della Figc spiega il perché sia stata sanzionata la sola Juventus.
Infine, aggiunge la procura federale, "poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici)".
"Ma, allora - prosegue - il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest'ultimo addirittura estromesso dal Figc giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo d'incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione", si legge. "