AGI - I provvedimenti delle Asl che hanno, di fatto, impedito ai giocatori di Torino, Udinese e Salernitana di scendere in campo violano la circolare (“tuttora vigente”) con la quale il ministero della Salute il 18 giugno 2020 stabiliva, con specifico riferimento alle attività sportive, che, "nel caso di quarantena dell’intero 'gruppo squadra' per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto 'in bolla' e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara".
E’ questo, in sostanza, il motivo per il quale i Tar di Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Campania hanno accolto i ricorsi presentati dalla Lega Calcio di Serie A.
Secondo il Tar del Piemonte, “va sospesa” l’ordinanza con la quale l’Asl di Torino - accertati 8 casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del club granata - ha disposto il divieto di allontanamento da casa di tutti gli appartenenti al gruppo, non solo dei positivi al tampone dunque ma anche dei "soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’articolo 2 del dl 229 del 2021”: articolo che, proprio per “impedire la paralisi delle attività lavorative”, dispone che “la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Tar del Friuli Venezia Giulia: con il provvedimento impugnato, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale estendendo il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio al 9 gennaio 2022, anche ai calciatori sottoposti ad autosorveglianza sempre ai sensi dell’articolo 2 del dl 229 (i positivi in questo caso erano 11) “determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022”.
Anche in questo caso, sebbene tutti i componenti della rosa sia stati vaccinati con la terza dose già dalla vigilia di Natale, è stato impedito loro di mettersi “in bolla”.
Di “pregiudizio grave ed immediato”, e quindi di illegittimità dell’ordinanza dell’Asl di Salerno, parla anche il Tar della Campania, che non ravvisa “un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della effettuazione di test nel giorno della gara”, sempre ai sensi della circolare del ministero della Salute del 18 giugno 2020.
Ricorso respinto, invece, dal Tar dell’Emilia Romagna: “nell’attuale, straordinaria, grave e tuttora irrisolta (da due anni) emergenza sanitaria – si legge nella decisione - risulta necessariamente prevalente, nella presente fase processuale d’urgenza, la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo”. In questo caso lo stop deciso dall'Ausl di Bologna, dunque, resta valido.
"La Lega Serie A esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva".
"Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi".