Dopo due anni il via libera finale alle riforme costituzionali è arrivato con una maggioranza schiacciante, 361 sì, e l'assenza delle opposizioni dall'Aula al momento del voto. Queste le principali novità introdotte dal ddl Boschi:
Fine del bicameralismo paritario - Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed e' l'unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attivita' del Governo
Il nuovo Senato dei 100 - Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. I futuri senatori saranno scelti, in conformità alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.
Durata del mandato e prerogative - La durata del mandato dei nuovi senatori è pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
La formazione delle leggi Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo può disporne l'esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti
Lo statuto delle opposizioni - Il regolamento della Camera dei deputati conterrà anche una disciplina dello statuto delle opposizioni.
Presidente della Repubblica - Per l'elezione del Colle il quorum necessario nelle prime tre votazioni è dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sarà più il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Toccherà al presidente della Camera.
Giudici costituzionali - I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggerà il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti è dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.
Titolo V - Non c'è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di 'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale
Leggi di iniziativa popolare - Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non più 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera
Referendum - In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno approvare una legge per delinearne le modalità di attuazione
Stato di guerra Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo
Abolizione del Cnel e delle Province - Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con conseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province
Giudizio preventivo sulle leggi elettorali - La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purché vi sia un ricorso motivato presentato "entro dieci giorni" dall'approvazione della legge da "almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica". La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.