AGI - Arrivano pene più severe per chi maltratta gli animali. Le nuove disposizioni sono contenute in un progetto di legge che verrà discusso dall'assemblea di Montecitorio a partire da domani. L'iniziativa è della deputata Michela Brambilla, da sempre paladina del mondo degli animali per il centro destra.
Nel testo recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" vengono introdotte nuove norme e nuove pene a tutela degli animali, nel solco di un recente indirizzo giurisprudenziale che tratta gli animali come essere "sezienti" e non più come oggetti.
Nella legge che inizia il suo iter parlamentare, è prevista l’istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un’apposita sezione riguardante i reati contro gli animali e l’istituzione, da parte dello Stato, di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti (articolo 12, comma 1). Viene, quindi, introdotto il nuovo articolo 8-bis nella legge n. 189 del 2004 che istituisce il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati ai sensi della medesima legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali. Il contributo è posto a carico di allevatori, importatori di animali appartenenti a specie non protette e di chi cattura e detiene fauna selvatica. "Le relative risorse sono destinate, inoltre, alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato".
Secondo la novella legislativa, chi si macchierà di reati contro gli animali come i combattimenti, sevizie, o altri spettacoli vietati potrà essere assoggettato a foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni e l'avviso orale; sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale impiego di braccialetti elettronici; divieto od obbligo di soggiorno) e delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II (tra le quali, sequestro e confisca anche per equivalente; l’amministrazione giudiziaria di beni personali nonché quella di beni connessi ad attività economiche e di aziende) (articolo 8, comma 2).
Per l’abbandono di animali sono previste le stesse pene introdotte per il reato di maltrattamento (reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 30.000 euro). Al medesimo articolo 6 viene inoltre istituito il reato di preparazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali per i quali si rischia reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino 20.000. Si tratta dunque di un reato di pericolo, destinato a trovare applicazione a prescindere dall’eventuale evento dannoso cagionato alle persone o agli animali.
Inoltre, si aggiunge al codice penale l'articolo 452-sexies.1 che prevede che chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Al profilo penale, la legge aggiunge un aspetto legato alla sensibilizzazione attraverso specifiche attività, all'interno delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, precisando che a tale attività di promozione si affianca anche una di natura realizzativa da attuare con frequenza annuale.