AGI - È una legge del 1956, la numero 212 del 4 aprile, a disciplinare il cosiddetto "silenzio elettorale" nel nostro Paese. In particolare, l'articolo 9 prevede che "nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda". Non solo: "nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali" mentre "è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche" previste all'articolo 1 della stessa legge.
La legge 212 prevedeva per chi avesse violato queste disposizioni "la reclusione fino a un anno" e una multa: nel 1993, con la legge numero 515, si è disposta l'applicazione "in luogo delle sanzioni penali" di "una sanzione amministrativa pecuniaria" (oggi compresa tra 103 e 1.032 euro).
Con la circolare 48 del mese scorso, la direzione centrale per i Servizi elettorali del Viminale, aveva chiarito - in risposta ai quesiti pervenuti al ministero - che "ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b del decreto legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno (Europee, amministrative e regionali del Piemonte, ndr), che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica": il 'silenzio elettorale' è scattato, pertanto, alla mezzanotte di ieri e, di conseguenza, "da sabato 8 a domenica 9 giugno sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale".