AGI - Un solo disegno di legge, 8 articoli. Obiettivo, più garanzie per chi è sottoposto a indagini. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, propone al Consiglio dei Ministri un ddl con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Il testo contiene anche un'interpretazione autentica sui requisiti di età massima per i giudici popolari delle Corti d'Assise.
Abuso d'ufficio
Punto di partenza i dati: a fronte di migliaia di iscrizioni nel registro degli indagati, sono pochissime le condanne. Nel 2021, sono state 4.745 le iscrizioni nel registro degli indagati; 18 le condanne in primo grado. Nonostante ripetuti interventi normativi (1990, 1997, 2012 e 2020), è rimasto lo squilibrio tra iscrizioni e decisioni di merito. Il rischio di un'indagine ha alimentato, all'interno della pubblica amministrazione, la "burocrazia del non fare" o la paura della firma.
Il ddl propone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale. Per il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione resta: - un articolato apparato repressivo (dagli illeciti in materia di falsita', ai reati come omissione atti di ufficio, corruzione, peculato, concussione; fino a tutti i reati comuni, puniti più gravemente se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri relativi ad un pubblico servizio); - l'apparato della giustizia amministrativa - l'attività dell'Anac - la normativa adottata a favore dei whistleblowing: con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, e' stata data attuazione alla direttiva europea 2019/1937 per la protezione di chi segnala "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato".
Inoltre, l'intera gamma dei reati comuni è punita più gravemente se sono posti in essere con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio. Rispetto alla normativa Ue: - resta la possibilità di valutare in futuro specifici interventi per sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in caso di eventuali indicazioni Ue, ancora oggetto di elaborazione.
In sintesi: l'insieme organico dei rimedi preventivi - anche in sede di controllo amministrativo - e repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale, consente di assicurare una completa tutela degli interessi pubblici senza arretramenti. Il quadro delle innovazioni e' stato illustrato direttamente dal ministro Nordio al Commissario Ue Didier Reynders, in un bilaterale a margine dell'ultima riunione Gai a Lussemburgo.
Traffico di influenze
L'intervento mira a meglio definire la nozione di mediazione illecita, tenendo presenti anche le più recenti indicazioni della Corte di Cassazione: la mediazione è illecita quando finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Viene mantenuta l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista "in conto corruzione". E' eliminata l'ipotesi della "millanteria"; restano quindi le condotte più gravi.
Sul piano sanzionatorio, viene elevato il minimo edittale della pena: da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. "Chiunque (.) sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi".
Si colma una lacuna normativa e ora anche per il reato del traffico di influenze vale la speciale causa di non punibilita' (ex art. 323-ter c.p.), fondata - essenzialmente - sulla collaborazione con l'autorita' accompagnata da condotte restitutorie.
Intercettazioni e tutela del terzo estraneo
Obiettivo: aumentare la tutela della riservatezza di una terza persona, estranea al processo, che possa essere citata in una conversazione intercettata. Non devono essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Cosi' nella richiesta di misura cautelare del pm e nell'ordinanza del giudice - atti il cui contenuto di frequente viene pubblicato - non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia considerato indispensabile per l'esposizione degli elementi rilevanti.
Il giudice deve stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.
- 1) Gia' oggi la norma vieta la pubblicazione del contenuto di intercettazioni fino al deposito. - Ora, anche dopo il deposito degli atti, la pubblicazione del contenuto (totale o parziale) e' possibile solo se le conversazioni sono citate dal giudice in una motivazione o dopo un effettivo utilizzo nel dibattimento (esempio, caso di intercettazione citata per una contestazione ad un teste).
- 2) Già oggi, il pm deve vigilare che nei brogliacci non siano riportati contenuti su dati personali sensibili, salvo il caso in cui siano rilevanti per le indagini. - Ora: con la modifica si aggiunge che il pm deve evitare anche che siano riportati dati "relativi a soggetti diversi dalle parti", oltre ai casi in cui siano considerati rilevanti per le indagini.
- 3) Già oggi, il giudice deve stralciare le intercettazioni relative a categorie particolari di dati personali. - Ora: vanno stralciate anche le conversazioni che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non sia intercettazioni rilevanti nel processo.
- 4) Già oggi, nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza cautelare devono essere indicati i soli brani delle intercettazioni rilevanti. - Ora: si aggiunge che non devono essere indicati i dati personali di terzi, estranei al processo, salvo che sia indispensabile per una compiuta esposizione dei fatti.
Informazione di garanzia
Obiettivo: arricchire la funzione di garanzia dell'informazione alla persona sottoposta alle indagini. L'informazione di garanzia, anche se e' a tutela dell'indagato, ha provocato spesso l'esposizione mediatica dell'indagato e il successivo stigma. - Nel ddl si prevede che nell'informazione di garanzia deve essere ora contenuta una descrizione sommaria del fatto su cui si indaga: oggi non e' prevista. - Si prevede che la notifica avvenga con modalità che tutelino maggiormente l'indagato, stabilendo che la consegna avvenga in modo da garantire la riservatezza del destinatario.
Contraddittorio e misure cautelari
Obiettivo: dare all'indagato e al giudice un momento di interlocuzione diretta, prima di una misura cautelare. Si introduce il principio del contraddittorio preventivo nei casi in cui, per il tipo di reato o per la concretezza dei fatti, durante le indagini preliminari non sia necessario "l'effetto sorpresa" del provvedimento. Nel ddl, si prevede che il giudice proceda all'interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura, previo deposito degli atti, con facolta' della difesa di averne copia.
Ove compatibile con la situazione concreta, l'indagato potrà avere la possibilita' di una difesa preventiva, prima dell'emissione di una misura dall'impatto cosi' dirompente come la custodia cautelare in carcere. Si tiene conto delle situazioni in cui non e' possibile una previsione di contraddittorio: -in caso di pericolo di fuga o di inquinamento delle prove -quando, per tipologia di reati, non e' possibile rinviare la misura cautelare (quando, ad esempio, vi sia il rischio di reiterazione di gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale o in tutti i casi in cui si e' in presenza di delitti gravi)
Collegialità e misure cautelari
Si propone di introdurre la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente, e' sempre disposta dal giudice monocratico. La collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, quella in carcere; NON è estesa ad un'ordinanza per arresti domiciliari, per valorizzare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva in carcere. Dato l'impatto sull'organizzazione dei Tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell'organico con 250 nuovi magistrati, da destinare alle funzioni giudicanti.
Per consentire le necessarie assunzioni, l'entrata in vigore è differita di due anni. La collegialità è prevista: - solo in fase di indagini - non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo - è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare - e' estesa all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive.
Limiti all'appello
Il ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale. La limitazione alla possibilita' per il pm di proporre appello non riguarda i reati più gravi (compresi quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale), non e' ne' "generalizzata" ne' "unilaterale", come stabilito dalla Corte (sentenza n.26 del 6 febbraio 2007). Non si tratta di limitazione unilaterale, tenendo conto dei limiti del potere di appello anche dell'imputato introdotti dal dlgs n.150 del 2022. Limiti all'appello, di fatto, solo per i reati a citazione diretta a giudizio (ex articolo 550 cpp)
Giudici popolari in corte d'Assise
Si introduce una norma di interpretazione autentica per chiarire che il requisito di età massima fissato per i giudici popolari delle Corti d'Assise in 65 anni deve sussistere soltanto al momento della nomina. Si evita così il rischio che - in procedimenti per gravissimi reati anche per mafia e terrorismo - siano ritenute nulle le sentenze pronunciate da Corti d'Assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni durante il processo.
Concorsi e tempi di accesso in magistratura
Obiettivo: ridurre i tempi di ingresso dei nuovi magistrati. La norma predisposta inizialmente per il disegno di legge e' stata inserita nel decreto legge in materia di organizzazione della Pa e di sport, per velocizzarne l'entrata in vigore. Si riducono a otto mesi (da nove) i tempi oggi indicati per la formazione della graduatoria dopo l'espletamento dell'ultima prova scritta e a dieci mesi quelli per definire l'intera procedura concorsuale, con l'effettivo inizio del tirocinio dei candidati dichiarati idonei.
Si affiancano inoltre rimedi organizzativi volti a far sì che la nuova tempistica possa essere effettivamente rispettata. In particolare, si prevede che, allorché i candidati che hanno consegnato gli elaborati scritti siano in numero rilevante (2.000 unità), la commissione venga integrata passando da 29 a 33 componenti oltre il presidente.
A tale previsione si connette la possibilità di suddividere la commissione in 3 sottocommissioni (anziche' in 2, come sinora previsto), ciascuna delle quali potra' poi operare mediante ulteriore ripartizione in 3 collegi. Il risultato sarà, quindi, la possibilità di contemporanea attività di 9 collegi (rispetto ai 6 attuali), incaricati del lavoro per ridurre i tempi delle correzioni degli elaborati.