AGI - Arriva il primo via libera alla riforma dell'ergastolo ostativo. La Camera ha infatti licenziato con 285 voti favorevoli, 1 solo voto contrario e 47 astenuti (tra cui i deputati di FdI e Iv) la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che interviene in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Si tratta dei reati cosiddetti ostativi, regolati dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. L'articolo 4-bis differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati 'comuni', subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.
In particolare l'articolo 4-bis, che disciplina appunto il "divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti", dispone che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia.
Il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari si estende anche al regime della liberazione condizionale, che puo' essere concessa solo in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia.
La riformaè resa necessaria dal pronunciamento della Consulta che, in un'ordinanza del 2021, ha giudicato incompatibili con la Costituzione le norme che individuano nella collaborazione con la giustizia "l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale", in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Non solo: la norma è stata bocciata anche dalla Corte di Strasburgo, secondo cui lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.
Queste le principali modifiche apportate all'art. 4-bis: "I benefici possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti previsti" dalla norma "anche in assenza di collaborazione con la giustizia purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, noncheéil pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile".
Inoltre, al fine della concessione dei benefici, "il giudice di sorveglianza deve accertare altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".
Quanto alla procedura, il giudice deve compiere una "istruttoria" prima di decidere. Nel provvedimento con cui decide sulla richiesta di concessione dei benefici, il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza. Per quel che riguarda le condizioni per accedere alla liberta' condizionale, "vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani".
Infine, la decisione sui benefici spettera' in maniera collegiale e non più monocratica al tribunale di sorveglianza, che decidera' sul lavoro esterno e sui permessi premio per i condannati per reati di mafia e terrorismo. Durante l'esame in Aula è stato approvato un emendamento del relatore che esplicita in modo piu' specifico le condizioni per ottenere i benefici per i detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis. In sostanza, tali detenuti potranno chiedere di accedere ai benefici "solamente dopo che il provvedimento applicativo del regime speciale" di carcerazione "sia stato revocato o non prorogato".