AGI - Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati pensa a modificare il regolamento interno, una sorta di codice che l'Assemblea dei deputati deve approvare con la maggioranza assoluta dei voti e che costituisce una delle più importanti manifestazioni dell'autonomia del Parlamento, alla luce dei dettami costituzionali.
Approvato il 18 febbraio 1971 a larghissima maggioranza (465 voti a favore, 41 contrari e 1 astenuto), il regolamento ha subito delle modifiche nel corso degli anni ed ora si trova ad un nuovo giro di boa, anche per la legge che taglia il numero dei parlamentari.
A depositare il testo che lo riforma sono stati Emanuele Fiano (Pd) e Simone Baldelli (FI), avviando nella Giunta preposta l'iter che potrà concludersi solo se l'assemnblea della Camera si esprimerà a maggioranza assoluta.
Ecco le principali modifiche:
Con cambi casacca via incarichi
"I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico.
Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari". I componenti dell’Ufficio di Presidenza "chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza", recita il testo.
Oggi, da regolamento, si prevede che: "I Segretari eletti decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di un altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza".
La proposta dei relatori, inoltre, prevede che l'Ufficio di Presidenza può "autorizzare la permanenza di un gruppo disceso al di sotto del requisito numerico previsto ovvero la costituzione, non oltre il primo anno della legislatura, di un gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto purché questo rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi.
In caso di liste presentate unitariamente da più partiti, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista".
Costituzione dei gruppi parlamentari: da 20 a 14 componenti
"Per costituire un Gruppo parlamentare" occorre "un numero minimo di quattordici deputati". È quanto prevede il testo di modifica del regolamento della Camera. Ad oggi, salvo specifiche deroghe, i gruppi si possono costituire se hanno un minimo di 20 deputati.
Risorse: più soldi a gruppi solo se aumento di 'peso'
Cambia la ripartizione delle risorse dei gruppi parlamentari della Camera nella proposta di modifica del regolamento, depositata dai relatori. La modifica, rispetto alla divisione attuale dei contributi ai gruppi, prevede che un ricalcolo delle risorse possa avvenire solo se il gruppo si modifica almeno di un terzo dei suoi componenti e solo se aumenta con l'arrivo di 10 deputati.
"È previsto - si legge - un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall’Ufficio di Presidenza, che viene ripartito, secondo modalità dal medesimo stabilite, per un quarto in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all’inizio di ciascuna legislatura. Nel corso della legislatura la ripartizione è rideterminata esclusivamente in caso di cessazione o nuova costituzione di un Gruppo o, relativamente alla sola parte proporzionale, soltanto in caso di variazione della consistenza numerica di un Gruppo in misura non inferiore ad un terzo sempre che, in caso di aumento della consistenza, questo sia scaturito dall’iscrizione di almeno dieci ulteriori deputati".
"A tal fine non sono considerati i deputati entrati a far parte del gruppo Misto non iscritti ad alcuna componente. Il contributo assegnato al gruppo Misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente", recita il testo di modifica.
Ad oggi il regolamento prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite".
Gruppo misto: bastano 7 deputati per formare una componente al suo interno
Basteranno 7 deputati per chiedere di formare una componente a se stante in senso al gruppo Misto della Camera, secondo la proposta di modifica del regolamento, messa a punto da Emanuele Fiano (Pd) e Simone Baldelli (FI) "I deputati appartenenti al gruppo Misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno sette deputati.
Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l’elezione di almeno un deputato", si legge.
Inoltre, "è ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico gruppo parlamentare o da una unica componente politica del gruppo Misto, purché in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. Un'unica componente politica all'interno del gruppo Misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate".
Cambia il quorum negli organismi della Camera e si modificano le procedure
Da otto a sei segretari d'Aula, da 21 a 15 componenti per la Giunta delle Autorizzazioni, per fare due esempi. Nella proposta di modifica del regolamento cambiano gli attuali quorum anche nelle diverse articolazioni in cui Montecitorio è organizzata per procedere nei lavori.
Quanto al lavoro delle Commissioni permanenti, fra l'altro, si prevede che: "I deputati appartenenti a gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni".
Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
Ad oggi la regola stabilisce che: "Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione.
Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione".