AGI - Dalla prescrizione al 'regime speciale' per alcuni reati, dal principio della improcedibilità fino ai criteri di priorità per l'azione penale, affidati al Parlamento. Sono i punti cardine della riforma del processo penale, targata Cartabia e frutto di una lunga quanto difficile mediazione all'interno della maggioranza. La riforma è composta da due parti: la prima con norme immediatamente operative, la seconda contiene invece una delega al governo.
Le nuove norme vanno a modificare in gran parte il ddl Bonafede, che 'giaceva' da oltre un anno in commissione. Il ddl penale, già approvato dalla Camera prima della pausa estiva dei lavori, attende ora il via libera definitivo del Senato. L'impostazione complessiva della riforma, così come voluta dalla ministra Cartabia, mira a velocizzare i tempi dei processi, andando ad agire anche sui riti alternativi. Viene poi introdotto il principio della 'giustizia riparativa'. Queste le principali novità:
- ENTRATA IN VIGORE: è prevista una entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all'immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). E' quanto prevede l'ultima intesa raggiunta in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale.
- PRESCRIZIONE: La norma dispone che "il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento".
- IMPROCEDIBILITA'; RIFORMA A REGIME DAL 2025: La riforma riguarda solo i reati commessi dopo l'1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. La riforma va a regime nel 2025. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi.
- NORMA TRANSITORIA, FINO AL 2024: In un primo periodo i termini previsti per la improcedibilità saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello, un anno e mezzo mesi in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con un'ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l'ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.
- REGIME SPECIALE PER MAFIA, TERRORISMO, DROGA E VIOLENZA SESSUALE: Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati non c'è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.
- AGGRAVANTE MAFIOSA: Fortemente voluta dai 5 stelle, la norma è stata inserita durante la fase finale della mediazione in occasione dell'esame alla Camera. Sono previste fino a due proroghe ulteriori, oltre a quella prevista per tutti i reati. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (cioè a partire dal 2025)
- NO IMPROCEDIBILITA' PER REATI PUNITI CON ERGASTOLO: I reati puniti con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell'improcedibilità.
- PRIORITA' AZIONE PENALE CON LEGGE PARLAMENTO: Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge del Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre
- DIRITTO ALL'OBLIO PER GLI ASSOLTI: è una norma inserita durante l'esame in commissione alla Camera, con un emendamento riformulato di Azione. Dovranno essere cancellate dal web tutte le notizie dei procedimenti penali instaurati a carico di persone che sono state indagate o imputate e poi risultate innocenti, attraverso la 'deindicizzazione' delle notizie di reato in seguito ad assoluzione o prosciolgimento.
- ARRESTO IN FLAGRANZA PER GLI 'EX' VIOLENTI SOTTO CASA: la norma è stata inserita durante l'esame in commissione a Montecitorio attraverso l'ok a un emendamento di Italia viva. Diventa obbligatorio l'arresto in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una ex.
- GIRO DI VITE SULLE INDAGINI 'FUMOSE': viene introdotta una 'stretta' sulle indagini cosiddette 'fumose', ovvero che non danno la certezza di terminare con una sentenza di condanna. Si tratta di una delle 26 proposte di modifica della ministra Cartabia che hanno incassato l'ok del Cdm lo scorso 8 luglio. In sostanza, si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una "ragionevole previsione di condanna. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini preliminari in caso di stasi del procedimento.
- OSSERVATORIO DI MONITORAGGIO SUI TEMPI DEI PROCESSI: Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l'andamento dei tempi nelle varie Corti d'appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.
- GIUSTIZIA RIPARATIVA: si introduce la 'giustizia riparativa', norma fortemente voluta dalla Guardasigilli Cartabia. In sostanza si delega il governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/Ue) e nell'interesse sia della vittima che dell'autore del reato. Si prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore, e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.
- DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO, DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE: si delega il governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l'altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo.
- PROCEDIMENTI SPECIALI: Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonchè alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l'altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze