AGI - Stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile, anche se possono essere possibili deroghe. Lo prevede una delle bozze del decreto legge sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
La bozza, se verrà confermata, prevede che, dal 7 aprile al 30 aprile, nelle Regioni in zona gialla "si applicano le misure stabilite per la zona arancione". Comunque, "in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga" e "possono essere modificate le misure stabilite"
E ancora, per lo stesso periodo, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
Scuola: stop deroghe Regioni
Dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale - si legge nella bozza in entrata al Cdm - lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioé la prima media.
La misura non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Nella zona rossa, si legge nella bozza, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado "si svolgono esclusivamente in modalità a distanza".
Nelle zone gialla e arancione, invece, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, "affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".
Punibilità medici e infermieri
La punibilità dei medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid, è esclusa "quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attivita' di vaccinazione". Nel dettaglio, la bozza del decreto legge in entrata al Cdm, interviene sugli articoli 589 e 590, cioé l'omicidio colposo e lesioni personali colpose.