Un provvedimento 'pesante', di 55 miliardi di euro, un maxi decreto composto da 258 articoli. è l'ultima bozza del decreto Rilancio, il cui testo - soggetto pero' a possibili nuove modifiche - dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri domani. Nella bozza alcune misure e alcuni capitoli portano ancora la dicitura "verifica della copertura" da parte della Ragioneria.
Risultano ancora "da definire" ad esempio gli ecobonus, e "in attesa di verifica di copertura da Rgs" anche il Titolo II sul sostegno alle imprese e all'economia, ma anche il capitolo sul riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Tra le conferme che risultano nella bozza, l'eliminazione delle clausole di salvaguardia sugli aumenti dell'Iva a partire dal 2021. Altra conferma, lo slittamento sempre al 2021 della sugar e plastic tax.
Reddito di emergenza in due quote
Il reddito di emergenza sarà corrisposto in due quote e le domande vanno inoltrate all'Inps entro il mese di giugno. L'articolo relativo al Rem prevede: "Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5" (400 e 800 euro)".
Non hanno diritto al Rem "i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonchè coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica".
Il Rem "è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; un valore dell'Isee inferiore ad euro 15.000.3.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito" altre indennità. "Il Rem non è altresi' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.4".
"Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. "Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall'Inps, presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto". "Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente".
Il bonus da 500 euro per vacanze in Italia
Tax credit per le vacanze fino a 500 euro. La norma, dal titolo "Misure per la promozione turistica in Italia - Tax credit vacanze", dispone che "per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto".
"Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Inps, sulla base dei dati forniti dall'Iinps, saranno individuati i nuclei familiari, nonchè le modalità di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi ai sensi del presente comma. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il 'Fondo per la promozione del turismo in Italia', con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa".