È stata raggiunta un'intesa sulla 'parlamentarizzazione' dei Dpcm. Il governo, infatti, ha dato parere favorevole, con riformulazione del testo, all'emendamento del Pd, a prima firma Stefano Ceccanti, che modifica l'articolo 2 del decreto Covid, ora all'esame dell'Aula della Camera. La nuova versione della proposta di modifica, recita: "Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo".
Dunque, in base al nuovo testo, se verrà approvato, prima di licenziare i prossimi Dpcm, il governo dovrà illustrarne i contenuti al Parlamento "al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati". Se vi è urgenza e il passaggio preventivo non è possibile, l'esecutivo deve comunque riferire alle Camere.
Recita l'articolo 2 del decreto Covid "Attuazione delle misure di contenimento":
"Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630".
Con l'emendamento Pd - che viene inserito dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 - si prevede, quindi, una illustrazione preventiva del governo alle Camere dei contenuti del Dpcm. Il successivo comma 5 dell'articolo 2 dispone: "I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto".