Stop temporaneo di sei mesi del pagamento delle bollette dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas, e della gestione dei rifiuti urbani. È quanto si legge nella bozza del decreto visionata dall'AGI recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente prevede la sospensione temporanea, per un periodo pari a 6 mesi, "dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio", si legge.
Inoltre, l’Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, "disciplina anche le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi".
Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da Arera. In arrivo alcune disposizioni urgenti in materia di vigilanza dei prezzi al consumo relative alle pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale, la preannunciata norma sul 'caro-mascherine'.
Il testo precisa anche come deve essere "considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti la salute, l’approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita"
In particolare, il garante - che opera presso il Mise - sovrintenderà alla tenuta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni e comunica i risultati dell'attività all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le conseguenti iniziative "anche al fine di sollecitare l’irrogazione, da parte di quest’ultima, delle sanzioni".
Il provvedimento del Governo prevede inoltre un anno di stop del pagamento delle rate dei mutui per le imprese nella zona rossa: possono richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
L’ambito di applicazione della norma - si legge nella relazione tecnica - è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso l'Agenzia, al fine di consentire una “moratoria” generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa. Lo stop fino al 31 luglio 2020 interessa infine anche il pagamento delle rate di assicurazioni nelle zone rosse.
Nello specifico, sono sospesi:
- i termini per i versamenti dei premi o delle relative rate di premio per l'assicurazione RCA;
- i termini per il versamento dei diritti camerali;
- i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese.
Fino al 30 novembre 2020, sono inoltre sospesi i termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.