Si tratta di un vero e proprio vademecum per gli oltre seimila operatori funebri presenti in Italia, ma soprattutto di un tentativo per mettere ordine alla giungla delle regole riguardanti il settore funerario italiano, normato "da una legislazione disorganica a livello regionale" (ci sono diciotto leggi) e "assolutamente vecchia e inadeguata a livello nazionale" (c'è un decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990).
Questo il principale obiettivo di una legge depositata dalla Lega (sottoscritta da circa 50 parlamentari, la deputata Foscolo prima firmataria) e già incardinata in Commissione alla Camera. I cimiteri? Sono "memoria storica della collettività", devono essere "assoggettati al regime dei beni demaniali" anche se "collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato".
I cimiteri costano troppo
Tuttavia "Il sistema cimiteriale diventa sempre più ingestibile con costi complessivi troppo elevati rispetto alle entrate oggi possibili" e allora occorre incentivare "l'accorpamento delle strutture" e dare la possibilità ai comuni di "applicare un diritto di segreteria pari a 30 euro per ogni ingresso di cadavere, resti ossei o ceneri all'interno dei propri cimiteri".
Come disperdere le ceneri
La dispersione delle ceneri? Può avvenire all'interno dei cimiteri, in aree private o all'aperto ma con dei limiti: "in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti" (per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro). L
'autorizzazione alla cremazione? Serve "una disposizione testamentaria del defunto" ma può essere autorizzata anche "ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati". Le bare? "I cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio".
Il racket del caro estinto
La misura più importante del disegno di legge è legata al divieto del "procacciamento di funerale e di qualsiasi tipo di attività di intermediazione funebre, con previsioni aventi pure rango penale". Si punta a dire stop alla pratica di avvicinare i parenti di un defunto, per esempio in un ospedale o nelle case di cura. "E' fatto divieto - si sottolinea nel testo di legge - a chiunque di segnalare a imprese funebri il decesso di persone. E' altresì fatto divieto al personale assegnato a enti pubblici, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre".
Le regole per le pompe funebri
"Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale devono - si legge nel testo della legge - essere svolti solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate, o eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura". Il tutto "per contrastare i predetti deprecabili fenomeni di malaffare". Per i trasgressori oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la reclusione da dodici mesi a cinque anni. Vengono messe al bando anche le "promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 50 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, socio-sanitarie e socio-assistenziali nonché da cimiteri".
E alle imprese funebri sono "vietati l'esercizio del servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile".
Il debutto in Italia delle 'case funerarie'
La legge prevede una vera e propria rivoluzione nel settore. Promuove tra l'altro le case funerarie, le strutture private gestite da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre (devono disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti, di una camera ardente o sala del commiato e anche eventualmente di un forno crematorio) e introduce la possibilità di esercitare la tanatoprassi sui defunti, ovvero di praticare sul corpo del defunto "attività che ne consentano un'esposizione meno dolorosa per i familiari" attraverso "un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo".
I cimiteri per animali
Nella legge si prevedono anche cimiteri "per gli animali domestici e di affezione" e si disciplinano le pratiche della cremazione e della dispersione delle ceneri nel "rispetto puntuale delle volontà del defunto".
Le regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i crematori da realizzare e "ne definiscono i criteri gestionali". Anche la dispersione e l'affidamento personale delle ceneri "devono essere autorizzati dal competente ufficio del comune dove è avvenuto il decesso".
Si prevede inoltre "una disciplina generale delle tariffe che i comuni devono approvare senza discriminare, direttamente o indirettamente, talune particolari forme di sepoltura". Sempre i comuni devono approvare il piano regolatore cimiteriale - ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni - e "adottare un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione".
"La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti - si spiega - solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono dotate di ossario e cinerario". Regole anche per i titolari delle imprese funebri che "sono tenuti a formulare per iscritto i preventivi, qualora richiesti dai clienti" mentre "i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgono attività ad esso collaterali, come ad esempio la fornitura di addobbi floreali o la vendita di marmi e bronzi, sono tenuti a disporre dei titoli (caso per caso) previsti dalle normative in vigore".
Dieci assunzioni obbligatorie
Per portare avanti una attività funebre serve "un organico medio annuo di almeno dieci necrofori assunti a tempo pieno e indeterminato" e almeno tre auto funebri. Il personale che, a qualsiasi titolo, "svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale" mentre i corsi obbligatori di formazione per il personale sono tenuti da enti formativi accreditati e da associazioni di settore operanti su scala nazionale, prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale".
Norme anche per la collocazione dei cimiteri: necessaria una distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Ed "entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti". Chi contravviene alle disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000. Ed ancora: "I cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale" mentre per la pratica della tumulazione in loculo stagno è "obbligatoria oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche una controcassa interna di zinco".