Quando, nelle ultime due settimane prima del voto, scatta il divieto di pubblicazione dei sondaggi, tenere il polso dell'elettorato è sempre stato possibile grazie ad alcuni siti che diffondono rilevazioni "clandestine" travestite da risultati di corse di cavalli, conclavi o gare di automobilismo. I partiti prendono il nome di equini e i leader politici sono i loro fantini, nascosti dietro pseudonimi fantasiosi ma riconoscibili. Ora l'Autorità per le Comunicazioni ha detto basta, e ha inviato ad alcune pubblicazioni online "contestazioni di violazione del divieto". Le notifiche delle violazioni sono ancora in atto e c'è riserbo sui nomi delle testate coinvolte ma chi frequenta la rete si sarà sicuramente fatto un'idea di quali siano i siti nel mirino (uno dei quali, sulla propria homepage, propone ancora ai navigatori di partecipare a un sondaggio).
Nel comunicato dell'Agcom, infatti, si fa riferimento anche alle simulazioni che hanno "l'obiettivo esplicito di aggirare le norme facendo riferimento a gare o altre competizioni di fantasia, in contesti informativi, spesso ripresi poi da quotidiani e notiziari radio-televisivi, dai quali non è nemmeno possibile verificare l'attendibilità statistica del dato parzialmente o integralmente riportato".
Perché c'è il divieto?
L'Agcom in più occasioni ha ricordato che la ratio del divieto è quella di "evitare che la diffusione di sondaggi, unitamente alla pervasività del mezzo di diffusione, possa condizionare in maniera decisiva l'elettorato nei giorni più prossimi alla data delle votazioni. E due giorni fa il Consiglio dell'Autorità, visto l'approssimarsi della data del voto, ha inteso richiamare l'attenzione sulla portata generale del divieto che, peraltro, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo della par condicio di cui alla delibera n. 1/18/CONS, investe anche le manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare informazioni rilevanti ai fini della scelta libera e consapevole degli elettori".
L'Autorità richiama dunque al più rigoroso rispetto di tale divieto "riservandosi di intervenire severamente", ricordando inoltre che "l'articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 interviene con norme più rigorose proprio sui sondaggi politico elettorali", vietando di "rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei 15 giorni che precedono il voto". Il divieto così sancito è ampio e non opera alcun riferimento ad una specifica piattaforma trasmissiva o ad uno specifico mezzo di diffusione, rivolgendosi ai mezzi di comunicazione di massa. Come dire che investe tutti gli organi di comunicazione di massa, senza distinzione alcuna di genere.