Dopo quasi quattro anni riparte l'iter parlamentare della proposta di legge sulle toghe in politica. Licenziato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, il testo del provvedimento approderà lunedì in Aula per la discussione generale. Modificato rispetto al testo approvato dal Senato ormai quasi tre anni fa - era marzo 2014 - l'articolato che introduce nuove norme sulla "candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché' di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali", prova a mettere ordine in una materia complessa, che spesso è stata al centro di polemiche per i 'delicati' rapporti tra magistratura e politica. Anche se, ha ricordato Walter Verini, capogruppo Pd in commissione e relatore di maggioranza del provvedimento, "oggi in Parlamento ci sono 9 magistrati su 930 membri, di cui quattro in pensione, a fronte di categorie molto rappresentate (avvocati, giornalisti, insegnanti e docenti, dirigenti e impiegati pubblici e così via). E' giusto rafforzare quei principi costituzionali, avendo ben presente anche la reale portata della questione".
Le schede di lettura del Servizio Studi della Camera
L'altro relatore per l'Aula - dopo le dimissioni di Sisto (FI), fortemente critico nei confronti della maggioranza, accusata di "ipocrisia e doppiopesismo" - è Marco Di Maio. Tra le modifiche apportate durante l'iter in commissione, è stata innanzitutto ampliata la platea delle cariche elettive, dal Parlamento europeo fino agli enti locali, ed è stato alzato da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui ilmagistrato non deve aver prestato servizio nel territorio diriferimento della circoscrizione elettorale per potersi candidare. Inoltre, si agisce sulle norme che regolano il ricollocamento dei magistrati una volta terminato il mandato. Il nuovo testo introduce norme più stringenti anche per quei magistrati che hanno svolto incarichi di diretta collaborazione con ministri, governatori e sindaci o anche che hanno assunto il ruolo di Commissari straordinari o membri di Authority. Infine, viene stralciata la parte relativa all'astensione e ricusazione dei giudici.
Candidabilità del magistrati
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Idem per i magistrati che si candidano alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano, di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale. Non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Le disposizioni non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
Aspettativa per incarichi politici
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. E' comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
Dichiarazione di non essere incandidabile
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
Magistrati non eletti
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati (così per quelli candidati a cariche in enti locali), sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma nei due anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura. I magistrati già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati già in servizio presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità.
Ricollocamento magistrati al termine del mandato
Alla cessazione del mandato e su loro richiesta, qualora non abbiano gia' maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Infine, possono essere inquadrati presso l'Avvocatura dello Stato o al ministero della Giustizia o essere collocati a riposo.
Sanzioni disciplinari
Per il magistrato che viola la normativa è prevista una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due.
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