Roma - La riforma costituzionale, approvata da maggioranza e verdiniani in via definitiva dalla Camera lo scorso 12 aprile, e che sara' sottoposta al referendum del prossimo 4 dicembre, modifica 49 articoli della seconda parte della Costituzione, riformando completamente il Senato e l'organizzazione del Parlamento, il titolo V e, quindi, le funzioni delle Regioni e i rapporti con lo Stato centrale. Queste le principali novita' introdotte dal ddl Boschi:
FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO
Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e soprattutto funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarita' del rapporto di fiducia con il governo e la funzione di indirizzo politico, nonche' il controllo sull'operato dell'esecutivo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.
IL NUOVO SENATO DEI 100
I futuri senatori saranno 100: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica. Saranno scelti, in conformita' alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale ordinaria che dovra' essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrera' dopo che si sara' svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.
DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE DEI SENATORI
La durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Resta invariata la garanzia dell'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
IMMUNITA' E INDENNITA'
Ai senatori resta l'immunita' parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno tuttavia alcuna indennita' in funzione del ruolo di senatori, ma percepiranno l'indennita' che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L'indennita' di un consigliere regionale non potra' superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l'indennita' per i senatori a vita.
ITER DELLE LEGGI
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l'Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla sola Camera. Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio e' immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo' disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato puo' deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potra' bocciare solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Cambia il quorum per l'elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni e' necessario ottenere i due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione il quorum si abbassa a tre quinti dei componenti dell'assemblea e dalla settima si arriva ai tre quinti dei votanti. Sara' il presidente della Camera (e non piu' del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica 'ad interim'.
STATUTO DELLE OPPOSIZIONI
Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
GIUDICI COSTITUZIONALI
I cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi e' sufficente la maggioranza dei tre quinti.- TITOLO V: Non c'e' piu' legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa a un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di 'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale.
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non piu' 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia da parte della Camera
REFERENDUM
In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e quelli propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per delinearne le modalita' di attuazione
STATO DI GUERRA
Sara' la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo
ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE
Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche ogni riferimento, in Costituzione, alle Province
GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non puo' essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, la legge non puo' essere promulgata.
(Serenella Ronda - AGI)