Le nuove norme in materia di legittima difesa possono essere applicate retroattivamente, ossia anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, approvata nell'aprile di quest'anno.
È quanto si legge in una sentenza depositata oggi dalla quarta sezione penale della Cassazione, riguardante un processo per lesioni colpose legate alla degenerazione di una lite tra vicini di casa. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui i giudici d'appello di Firenze, nel 2018, avevano condannato l'imputato, sostituendo la pena detentiva con quella di 2 mila euro di multa, ritenendo che avesse agito per "eccesso colposo di legittima difesa".
L'uomo, aggredito dal vicino di casa prima a parole e poi a spintoni, per liberarsi da un morso che l'avversario gli stava dando sotto un'ascella lo aveva colpito con un pugno in viso. Una reazione che i giudici del merito avevano ritenuto "sproporzionata", sostenendo che per far cessare l'aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell'aggressore. Viceversa, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, sottolineando che tale ragionamento fosse "frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali".
La Corte d'appello di Firenze dovrà quindi riesaminare il caso, valutando anche, aggiungono i giudici di piazza Cavour, "l'eventuale applicabilità della nuova disciplina dell'eccesso colposo nella legittima difesa", dato che "il diverbio ha preso avvio" mentre l'imputato "si trovava all'interno del giardino recintato posto al piano terra dell'edificio".
La riforma, osserva ancora la Cassazione, "riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all'offerta ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio" e si tratta di una "disposizione certamente piu' favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo": pertanto, conclude la sentenza, "la stessa può trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti anteriormente commessi".