Le costruzioni abusive non sono tutte uguali. Esiste una sorta di classifica, di graduatoria che indica quelle da demolire subito e quelle che, invece, possono aspettare.
A introdurre i nuovi criteri è la proposta di legge 'Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi', a prima firma Ciro Falanga (senatore verdiniano, ex Forza Italia). Il testo, giunto alla quarta lettura, ha iniziato il 2 ottobre il suo iter alla Camera, dove si è svolta la discussione generale. Ma il clima politico non è dei più favorevoli, tanto che il provvedimento potrebbe arenarsi a Montecitorio e non arrivare mai al via libera definitivo. Il Pd ci sta riflettendo, e prende tempo: "Vedremo nei prossimi giorni", spiega il capogruppo Ettore Rosato.
Dall'opposizione a sinistra, all'abusivismo di necessità del M5S
Il provvedimento, giunto alla quarta lettura, non ha avuto vita facile: l'iter è iniziato al Senato nel giugno del 2013. Il testo è stato più volte modificato nei vari passaggi parlamentari, fino alle ultime correzioni apportate durante l'esame al Senato - lo scorso maggio - dove emersero anche problemi di copertura economica.
Ma è con il terremoto che ha colpito Ischia a fine estate che è riesplosa la polemica sull'abusivismo edilizio e sull'opportunità di approvare una legge che, a dire di Mdp e Sinistra italiana, rappresenterebbe "un condono permanente", "un regalo alla criminalità e all'illegalità".
Spunta l'abusivismo 'di necessità'
Già nei giorni precedenti il sisma, il tema era tornato a surriscaldare gli animi a seguito del cosiddetto "abusivismo di necessità", espressione usata da Giancarlo Cancelleri, candidato governatore della Sicilia per il Movimento 5 Stelle, e difesa da Luigi Di Maio ("Ciò che la magistratura dice di abbattere, si butta giù. Ma Giancarlo ha anche detto che non puoi voltare le spalle a quei cittadini che oggi si ritrovano con una casa abusiva a causa di una politica che per anni non ha fatto il suo dovere", sono state le parole del candidato premier pentastellato).
Doppio binario delle competenze
Il testo del ddl conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, riconosce la competenza all'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; e alle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.
Le priorità dell'autorità giudiziaria nella demolizione
Il testo attribuisce al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili la priorità deve essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pm dovrà dare adeguata considerazione:
- agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
- agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione antimafia.
La priorità degli organi amministrativi
Annualmente, entro il mese di dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di inedificabilità, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione.
Il testo conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda il ruolo centrale del prefetto nella procedura di demolizione delle opere abusive, sulla base dell'elenco che (entro il 31 dicembre) le amministrazioni statali e regionali trasmettono allo stesso prefetto; il prefetto può avvalersi di imprese private o di strutture operative del ministero della Difesa per eseguire la demolizione, anche nei casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.
L'istituzione di un Fondo di rotazione
Il ddl istituisce presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione.
Una banca dati nazionale
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituita presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Della banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonchè gli uffici giudiziari competenti. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.