Il rebus della formazione di un nuovo governo, in una geografia politica trilaterale, non trova ancora una soluzione ma l'esecutivo in carica prosegue la sua marcia. Per chiarire il 'binario' su cui si muove abbiamo sentito il parere di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, illustre giurista ma anche ex ministro per la Funzione Pubblica nel governo Ciampi.
Si parla comunemente di disbrigo dell'ordinaria amministrazione, ma quali sono i limiti costituzionali del suo mandato? Può ad esempio farsi carico di impegni internazionali visto che si avvicina un importante appuntamento come il Consiglio Europeo di giugno in cui la Ue tenterà di ridisegnare la sua mission? Può varare misure economiche per affrontare le crisi di settore o anche 'imbastire' leggi di bilancio? Per non parlare della tornata di nomine pubbliche che si profila all'orizzonte.
"Il 23 marzo il Presidente della Repubblica - ricorda Cassese - ha ricevuto il Presidente Gentiloni, che gli ha presentato le sue dimissioni. Il Presidente della Repubblica l'ha invitato a 'rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti'. Questo vuol dire che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato le dimissioni, ma che queste non sono state (ancora) accettate. Il governo è ancora in carica. In precedenti casi, il Presidente della Repubblica ha 'preso atto' delle dimissioni. L'una formula (l'invito a rimanere in carica) e l'altra (la presa d'atto) significano che il governo continua nei suoi compiti. Solo con l'accettazione delle dimissioni, quando si formerà il nuovo governo, verrà a scadenza quello precedente". "Questa conclusione - spiega Cassese - deriva dal fatto che la Costituzione non prevede una scadenza per il governo, a differenza di altri organi. E deriva dalla necessità per il Paese di avere sempre un governo in carica. Un Paese non può restare senza governo. D'altra parte, per altre cariche vi sono supplenti, non per il governo".
Che vuol dire 'disbrigo degli affari correnti'?
"Sono i governi stessi - sottolinea Cassese - che delimitano con direttiva (che la giurisprudenza ritiene vincolante) gli 'affari correnti'. Tutti i governi, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, vi hanno incluso l'attuazione di decisioni già assunte dal Parlamento, l'adempimento di obblighi comunitari, i provvedimenti urgenti e molti altri compiti, secondo orientamenti flessibili che sono dettati da prassi e correttezza nei confronti di un 'nuovo' Parlamento".
Secondo Cassese "È importante notare che 'affari correnti' non vuol dire 'ordinaria amministrazione' e che il governo Gentiloni non è stato 'sfiduciato'. Ma, d'altra parte, che esso è rappresentativo di forze politiche che sono ben diverse da quelle che hanno avuto la prevalenza nelle ultime elezioni". Quindi, per Cassese, "la partecipazione a riunioni degli organi dell'Unione europea, misure economiche urgenti e atti di iniziativa parlamentare resi necessari da calendari stabiliti da norme sono inclusi nel perimetro delle funzioni esercitabili, solitamente stabilito dagli stessi governi".