Potrebbe essere la commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, fortemente voluta dai pentastellati durante il governo gialloverde, uno dei primi banchi di prova della tenuta della eventuale maggioranza Pd-M5s. Chi la guidera'? E come si metteranno in atto i compiti della commissione stessa?
Il tema delle banche, del resto, è stato da sempre al centro di un durissimo scontro tra i dem (in particolare la componente renziana) e i 5 stelle. Un terreno che rischia di essere altamente scivoloso. La commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario prenderà il via, dopo mesi di stallo, il 4 settembre. Almeno è la data indicata dai presidenti Fico e Casellati per la prima convocazione dell'organismo bicamerale, composto da 40 parlamentari, tra sentori e deputati.
Già l'avvio della commissione è stato segnato da un percorso accidentato e da un 'intervento' puntuale del Capo dello Stato che, nel promulgare la legge che la istituiva, non ha mancato di fissare alcuni paletti. Sergio Mattarella ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato invitandoli a vigilare "con attenzione" affinchè l'organismo non oltrepassi i confini costituzionali.
Tra i paletti e i rischi indicati dal Capo dello Stato, innanzitutto c'era il tema del controllo del credito. Secondo Mattarella occorre evitare che la commissione possa arrivare ad un "controllo dell'attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell'attività di investimento nelle sue varie forme". Insomma, nessun controllo o condizionamento della politica sull'attività creditizia.
Per Mattarella inoltre la legge di istituzione della commissione può dare luogo anche a sovrapposizioni con le Autorità indipendenti, cioè "all'esercizio dei compiti propri di Banca d'Italia, Consob, Ivass, Covip, Banca Centrale Europea. Cio' urterebbe con il loro carattere di Autorità indipendenti, sancito, da norme dell'ordinamento italiano e da disposizioni dell'Unione Europea, vincolanti sulla base dei relativi trattati", avvertiva nella lettera. Quindi, "né le banche centrali né, tantomeno, la Banca centrale europea possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi o da qualsiasi altro organismo degli Stati membri".
Infine, Mattarella mise in guardia sulla cautela necessaria nell'utilizzo delle informazioni e sui rapporti con l'autorità giudiziaria: "L'inchiesta non deve influire sul normale corso della giustizia". Tanto più con queste premesse, il cammino della commissione di inchiesta rischia di mettere a dura prova l'eventuale futura maggioranza giallorossa.
I dubbi del Quirinale sulla costituzione dell'organismo che deve fare luce sugli scandali nel credito e l'esigenza di mettere al riparo la Banca d'Italia dagli umori di qualunque governo negli articoli di Corriere, Sole, Repubblica
Il primo atto della Commissione sarà la nomina del presidente, dei due vicepresidenti e due segretari. Con il governo Conte, in pole per la guida della commissione era il senatore M5s Gianluigi Paragone.
ATTIVITÀ DI INDAGINE - La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Alla Commissione inoltre, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni, sentita la Commissione.
DURATA COMMISSIONE - E' istituita, per la durata di tutta la XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
COMPITI DELLA COMMISSIONE - E' chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: alcuni profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; la normativa in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse delle Autorità di vigilanza, il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: il sistema dei confidi, le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), l fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.