La Costituzione non ammette deroghe. L'articolo 67 stabilisce: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". L'articolo 68 aggiunge: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
Venerdì il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato a Bruxelles: "Io sarei per rendere più difficili questi passaggi parlamentari dall'uno all'altro gruppo. Preferirei che fossero resi più difficili sulla base dei regolamenti parlamentari ma senza compromettere il principio della libertà del singolo". Difficilmente Conte potrà vedere il suo desiderio realizzato. I regolamenti di Camera e Senato non prevedono ostacoli particolari per chi voglia cambiare gruppo parlamentare. Il senatore neo eletto (o all'inizio della legislatura o durante la legislatura) deve comunicare entro tre giorni alla Presidenza a quale gruppo parlamentare intende aderire.
È quanto prescrive il Regolamento di Palazzo Madama all'articolo 14. "I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo - si legge poi al quarto comma del medesimo articolo - formano il Gruppo misto".
I senatori che decidono di cambiare gruppo - anche se nel Regolamento non se ne fa menzione - devono darne comunicazione alla Presidenza. Un regime particolare è previsto per gli ex Presidenti della Repubblica e per i senatori a vita: "I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo".
Alla Camera l'articolo 14 del Regolamento prevede: "Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono". A differenza del Senato, per il gruppo Misto è prevista la creazione di subcomponenti: "I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati.
Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.
Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate". Per formare un gruppo a palazzo Madama servono dieci senatori (5 se tutelano le minoranze linguistiche). A Montecitorio servono 20 deputati.