Il profilo Facebook della presidente della Camera, Laura Boldrini, è uno dei più attivi del Parlamento italiano se si guardano i numeri delle condivisioni e i commenti. Ma è tutt’altro che un risultato eclatante quando si entra nel merito dei contenuti: sempre più spesso la terza carica dello Stato è sotto attacco dei social. Ogni giorno il suo profilo è invaso da post contenenti parolacce, insulti e minacce. In un lungo messaggio, proprio su Facebook, è la stessa Boldrini a dire basta e a dichiarare che farà valere i suoi diritti nelle sedi opportune.
Il post su Facebook di Laura Boldrini
“Adesso basta. Il tenore di questi commenti ha superato il limite consentito. Ho deciso - scrive Laura Boldrini - che d'ora in avanti farò valere i miei diritti nelle sedi opportune. Ho riflettuto a lungo se procedere o meno in questo senso, ma dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti ho pensato che avevo il dovere di prendere questa decisione come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni. Il calore e il sostegno che finora mi sono giunti da più parti, fuori e dentro la rete, mi hanno spinta a non temporeggiare oltre”.
“Da oggi in poi quindi - continua la presidente - tutelerò la mia persona e il ruolo che ricopro ricorrendo, se necessario, alle vie legali. E lo farò anche per incoraggiare tutti coloro – specialmente le nostre ragazze e i nostri ragazzi – che subiscono insulti e aggressioni verbali a uscire dal silenzio e denunciare chi usa internet come strumento di prevaricazione. È ormai evidente che lasciar correre significhi autorizzare i vigliacchi a continuare con i loro metodi e non opporre alcuna resistenza alla deriva di volgarità e violenza. Soprassedere rischia di inviare un messaggio di sfiducia verso le istituzioni preposte a far rispettare le leggi e a garantire la sicurezza dei cittadini.Come posso chiedere ai nostri giovani di non soccombere e di denunciare i bulli del web se poi io stessa non lo faccio? Ai nostri figli dobbiamo dimostrare che in uno Stato di diritto chiunque venga aggredito può difendersi attraverso le leggi. E senza aggiungere odio all'odio, ne abbiamo già abbastanza”.
“La querela per diffamazione è un extrema ratio”
“La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha ragione da vendere e la sua scelta di querelare quei soggetti che le hanno indirizzato una serie di irripetibili offese volgari, sessiste e ignoranti attraverso il suo profilo Facebook è sacrosanta”, spiega all’Agi l’avvocato Guido Scorza, specializzato in diritto delle nuove tecnologie, informazione e proprietà intellettuale.
“Ritengo - continua l’avvocato - che il caso possa configurarsi a tutti gli effetti nell’ambito del reato di diffamazione, pur se le offese arrivano a mezzo di un social network. Credo anche però che l’azione di Laura Boldrini voglia essere simbolica e che lo faccia principalmente per dimostrare che uno Stato di diritto esiste anche in presenza di un social network. Quando si tratta di personaggi pubblici, molto spesso la querela per diffamazione rappresenta un’extrema ratio, dopo aver provato a percorrere strade alternative, perché in alcuni casi potrebbe trasformarsi in un boomerang mediatico”.
“Inoltre - continua ancora Guido Scorza - mi auguro che la presidente della Camera quando parla di vie legali faccia riferimento proprio ad una querela per diffamazione e non si torni a parlare, come troppo spesso è già accaduto, di leggi speciali per la repressione e il contrasto di questo genere di fenomeni sul web o, peggio ancora, l’episodio venga strumentalizzato – come, purtroppo, sembra stia già accadendo – per evocare l’esigenza di un giro di vite contro Facebook e gli altri intermediari della comunicazione, in modo da obbligarli a rimuovere in fretta ogni genere di contenuto illecito o anche solo sconveniente, ignorante e maleducato”.
Nessun problema ad individuare gli autori
“Dai commenti che ho visto pubblicati insieme al post di Laura Boldrini - conclude l’avvocato Scorza - non credo che ci saranno problemi ad identificare gli autori: tutti hanno un nome e un cognome e una fotografia. Discorso diverso se ci fossero profili con degli pseudonimi. Ma ribadisco, non mi sembra questo il caso”.
Il reato di diffamazione
Il delitto di diffamazione è previsto all’art. 595 del codice penale: “Chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).
Gli elementi - spiega il corrierecomunicazione.it - che caratterizzano il reato di diffamazione sono pertanto la comunicazione con più persone, intesa come pluralità di soggetti che siano in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato, e poi l’offesa alla reputazione del soggetto che si vuole colpire, in maniera cosciente e consapevole. Una volta individuata la condotta delittuosa, l’articolo fa cenno a elementi aggravanti e in particolar modo richiama il mezzo con cui l’offesa della reputazione altrui può essere commessa, il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza, almeno inizialmente, non aveva ravvisato la commissione del reato di diffamazione nell’ambito dei social network per la mancata individuazione di alcuni elementi, come ad esempio quello della ‘comunicazione con più persone’, escludendo la diffamazione in quanto il profilo privato di chi diffondeva il messaggio veniva identificato come ambiente virtuale ‘chiuso’ e quindi privo degli elementi della ‘diffusività’ e della ‘pubblicità’.
E’ stato necessario aspettare una sentenza della Corte di Cassazione del 2014 per ricondurre la fattispecie della diffamazione aggravata attraverso l’utilizzo del mezzo di pubblicità all’ipotesi di diffamazione attraverso il social network. La Corte ha ribadito che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato.
Il carattere quindi della diffusività del ‘profilo’, della ‘bacheca’ e di ogni altro spazio presente sui social network è oramai stato assodato dalla più recenti sentenze della Suprema Corte, che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno rilevato quanto i social network siano mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l’integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità.