Milano - "Autosospensione" dalla carica di sindaco. La mossa, annunciata giovedì in serata da Giuseppe Sala, dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla Piastra di Expo, è in realtà un 'unicum' e non è prevista esplicitamente da alcuna norma. La prima voce autorevole che ha fatto notare la 'stranezza' giuridica dell'autosospensione è Piercamillo Davigo. "Non ho la minima idea di cosa significhi", ha risposto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ai cronisti che gli chiedevano un commento, a Palermo.
"In trent'anni non mi è mai capitato", ha confidato, scettico, Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio comunale e 'colonna' della storia politica milanese. Nella lettera inviata ai vicesindaci di Milano e della Città metropolitana, Anna Scavuzzo e Arianna Censi, e al presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè, Sala si richiama al decreto legislativo 267 del 2000 (poi parzialmente modificato dalla legge Severino del 2012) e agli statuti comunale e della città metropolitana. Nella documentazione citata non vi è alcun riferimento a ipotesi di 'autosospensione', ma è semplicemente enunciato (articolo 53 del d.lgs 267/2000) come il vicesindaco "sostituisca il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59". Quest'ultimo articolo è stato modificato, nel dicembre 2012, dalla cosiddetta legge Severino che, però, all'articolo 11 tra le ipotesi di sospensione di un amministratore locale cita casi in cui vi sono condanne o misure coercitive in atto. Non si tratta del caso del sindaco Giuseppe Sala, semplicemente iscritto nel registro degli indagati.
L'ipotesi cui potrebbe appigliarsi Sala, quindi, è quella della "sostituzione per impedimento temporaneo" da parte del vicesindaco, con tutte le complicazioni burocratiche che questo comporterebbe. Nell'articolo 42 dello statuto milanese - citato da Sala - infatti si stabilisce che il "vicesindaco coadiuva il sindaco e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge e negli altri casi previsti dall'articolo 38 (dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, ndr)". "Il Consiglio e la giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo sindaco e in tale periodo le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco", si precisa. L'articolo 21 del nuovo statuto metropolitano sancisce, infine, che "il vicesindaco svolge funzioni di supplenza del sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo".
Cos'è l'inchiesta sulla 'Piastra dei Servizi' e perché Sala si è autosospeso
"L'autosospensione non è contemplata da alcuna norma, ma ciò non significa che non si possano realizzare situazioni del genere: la legge parla di 'assenza o impedimento temporaneo' durante il quale il vicesindaco può operare in sostituzione del sindaco - spiega Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti - e le ipotesi di assenza o impedimento possono essere varie. In questo caso si tratta di una scelta soggettiva dell'interessato, ma non è un atto illegittimo perché le norme lo consentono, perché non vengono tipizzate le ipotesi che sono alla base dell'assenza o dell'impedimento temporaneo". Una situazione del genere, però, conclude Fantigrossi, "non può essere portata avanti a lungo, anche se la legge non detta alcuna tempistica. Sala ha già scritto nella sua lettera che la prossima settimana si presenterà in Consiglio per riferire. In quel caso l'impedimento verrà meno".