Roma - Due anni e sei letture tra Camera e Senato. Le riforme costituzionali compiono l'ultimo miglio in parlamento e si apprestano a tagliare il traguardo, con il voto finale di Montecitorio che dovrebbe arrivare domani o al massimo giovedi', se le opposizioni dovessero fare ostruzionismo. Il ddl Boschi ha visto la luce esattamente due anni fa: l'8 aprile del 2014 e' stato presentato il testo predisposto dal governo, con il ministro Maria Elena Boschi in prima fila, in commissione a palazzo Madama. Alcuni giorni dopo, il 15 aprile, prende il via l'iter parlamentare delle riforme. Tra domani e giovedi' l'ultimo via libera. Poi spettera' ai cittadini esprimersi sulle riforme costituzionali, con il referendum che si svolgera' il prossimo autunno e sul quale il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha deciso di "giocarsi tutto". Addio al bicameralismo perfetto e fiducia al governo solo dalla Camera i punti salienti della riforma. Ecco come cambia il Senato:
- FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO Camera dei deputati e Senato della Repubblica hannocomposizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati,rappresenta la Nazione ed e' l'unica titolare del rapporto difiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e dicontrollo sull'attivita' del Governo
- IL NUOVO SENATO DEI 100 Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti dinomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. Ifuturi senatori saranno scelti, in conformita' alle decisioniassunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di unalegge elettorale che dovra' essere varata entro 6 mesidall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il terminedecorrera' dopo che si sara' svolto il referendum confermativo.Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. Icinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette annicome il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato.Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.
- DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE La durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degliorgani delle istituzioni del territorio in cui sono statieletti. Conservano l'immunita' parlamentare e non ricevonoalcuna indennita' parlamentare, mantengono invece quella chehanno in qualita' di sindaco o di consigliere regionale. Restal'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
- LA FORMAZIONE DELLE LEGGI Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la leggeelettorale restano bicamerali, come anche i trattati conl'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvatedalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questopuo' disporne l'esame se, entro dieci giorni, lo richiede unterzo dei suoi componenti. Il Senato puo' anche, a maggioranzaassoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche altesto. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva.Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti
- ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI Il regolamento della Camera dei deputati conterra' anche unadisciplina dello statuto delle opposizioni.
- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Per l'elezione del Colle il quorum necessario nelle prime trevotazioni e' dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dallaquarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dallasettima ai tre quinti dei votanti. Non sara' piu' il presidentedel Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato.Tocchera' al presidente della Camera.
- GIUDICI COSTITUZIONALI I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamentonominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato eCamera: due li eleggera' il nuovo Senato, tre la Camera. Ilquorum per essere eletti e' dei due terzi dei componenti per iprim due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei trequinti.
- TITOLO V Non c'e' piu' legislazione concorrente fra Stato e Regioni e sipassa ad un redistribuzione delle materie di competenza statalee regionale. Si contempla una clausola di 'supremazia' con laquale si prevede che, su proposta del Governo, una legge delloStato possa intervenire in materie non riservate allalegislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interessenazionale
- LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non piu'50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia dellaCamera
- REFERENDUM In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivima le Camere dovranno appovare una legge per delinearne lemodalita' di attuazione
- STATO DI GUERRA Sara' la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, adeliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione dipoteri al Governo
- ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con coseguenteabolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province
- GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimita' dellaConsulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione,purche' vi sia un ricorso motivato presentato "entro diecigiorni" dall'approvazione della legge da "almeno un quarto deicomponenti della Camera dei deputati o un terzo dei componentidel Senato della Repubblica". La Corte costituzionale sipronuncia entro il termine di trenta giorni. (AGI)