Matteo Salvini ha dichiarato, ospite di Maria Latella su Sky TG 24 il 12 febbraio scorso: “C’è la legge sulla legittima difesa che da quattro anni aspetta di essere approvata in Parlamento, che cancella il reato di eccesso di legittima difesa e quindi viene incontro ai cittadini che si difendono, che non devono essere processati”.
Salvini fa riferimento alla proposta di legge ordinaria n. 2892, primo firmatario il leghista Nicola Molteni, presentata alla Camera il 18 febbraio 2015. Ma non si tratta di “cancellare” l’eccesso di legittima difesa e neppure di evitare il processo a chi “si difende”.
La proposta vuole aggiungere all’articolo 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa, un ultimo comma che recita: “Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Di cosa si tratta, in breve? Come evidenziato da un documento del Servizio Studi della Camera del novembre 2015, che si occupava proprio delle proposte di modifica sulla legittima difesa, “la presunzione legale in esame si caratterizza […] per il mancato, esplicito riferimento al rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa”. In sostanza, si interviene insomma sul “rapporto di proporzionalità”, che come vedremo è uno degli elementi cruciali per valutare la legittima difesa.
Affermare, come fa Salvini, che si cancelli del tutto il reato di eccesso di legittima difesa è però sbagliato, oltre che pericoloso. Se un domani la proposta della Lega dovesse entrare in vigore, con una comunicazione del genere si rischierebbero di incentivare reazioni violente che poi non sarebbero effettivamente coperte dalla legittima difesa.
Cos’è la legittima difesa?
Procediamo con ordine e per prima cosa chiariamo cosa sia la legittima difesa. In base al codice penale è una delle “cause di giustificazione”, cioè quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato.
Oltre alla legittima difesa si può citare ad esempio il consenso dell’avente diritto: tagliare una gamba a un essere umano è un reato, ma se il paziente dà il consenso al medico per l’amputazione ovviamente quest’ultimo non rischia il carcere.
Perché si parla di eccesso? In base all’attuale articolo 52 del codice penale, perché ci sia legittima difesa servono una serie di requisiti, in particolare: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa, che è l’aspetto che ci interessa di più in questo caso perché toccato dalla proposta della Lega.
In che senso deve essere “proporzionata”?
Se si viola la proporzionalità si cade nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione. Questo è comunque un “trattamento di favore” per chi eccede: la vittima di un furto che, eccedendo, uccida un ladro, invece di essere processato per omicidio volontario viene processato per omicidio colposo, punito meno severamente.
La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di proporzionalità non è rigido, ma viene considerato in base a tutte le circostanze intervenute in concreto, oltre che dalla considerazione che l’aggressore ha diritto a una tutela minore rispetto all’aggredito. Per esempio, nel caso di un aggressore che minacci non di morte ma di violenza sessuale la vittima, se viene ucciso dalla reazione di quest’ultima si può rientrare comunque nel caso di difesa proporzionata.
Al contrario, la vittima di un furto che – non avendo da temere per la propria o altrui incolumità – spari al ladro al solo scopo di recuperare la refurtiva ricade quasi sicuramente nell’eccesso di legittima difesa. Il bene della vita dell’aggressore è troppo più importante rispetto al bene patrimoniale della vittima che viene leso. Questa è la situazione secondo la legge italiana attuale.
La proposta della Lega Nord e quella del PD
Torniamo alla proposta della Lega Nord. Come evidente, l’aggiunta del comma non cancella il reato di eccesso di legittima difesa – previsto dall’articolo 55 del codice penale – ma disciplina un tipo di casi molto particolari: quella di chi reagisca all’effrazione di una persona mascherata o di più persone, che con minaccia delle armi o con violenza entrano in casa o nel luogo di lavoro dell’agente (colui che agisce, reagendo).
Insomma, anche se passasse una legge del genere, sparare a un ladro mentre si arrampica per una grondaia o mentre scappa resterebbe reato di eccesso colposo di legittima difesa (se non, a seconda delle circostanze, omicidio volontario).
Questa proposta della Lega Nord è comunque andata in soffitta a marzo 2016. Dopo l’audizione di diversi esperti di diritto – tra cui il Primo Presidente di Cassazione – in Commissione Giustizia, esperti che sconsigliavano di intervenire sull’articolo che disciplina la legittima difesa, tutti i firmatari decisero di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge che interveniva sull’articolo 52. Sul tema passò invece, grazie a un emendamento del Pd, una modifica dell’articolo 59, che al quarto comma disciplina l’errore sulle cause di giustificazione.
In particolare, il quarto comma prevede che se ritengo di essere in presenza di una causa di giustificazione, e lo faccio senza colpa – cioè cado in un errore in cui sarebbe caduto una qualsiasi persona diligente – questa viene comunque valutata a mio favore.
Ad esempio se entra nel cuore della notte in casa mia un uomo armato di mannaia che mi sveglia di soprassalto, mi si getta addosso e io gli sparo alle gambe, scoprire ex post che si tratta di un macellaio sonnambulo che non aveva alcuna intenzione di farmi del male non porterà comunque a una mia condanna. Il mio errore, nel ritenere di essere in pericolo di vita, lo avrebbe infatti commesso qualsiasi persona diligente.
Se però l’errore è determinato da colpa (negligenza, imprudenza o imperizia), e causo un fatto punito anche a titolo colposo – es. omicidio colposo, lesioni colpose etc. – allora non è esclusa la mia punibilità. Se invece il reato non esiste nella forma colposa – ad esempio, il sequestro di persona – il problema non si pone.
Ad esempio, se rinchiudo in cantina una persona che ero convinto fosse un rapinatore, e poi si scopre che era l’idraulico, non verrò condannato per sequestro di persona, perché non esiste il sequestro colposo. Perché ci sia sequestro serve il dolo, cioè la precisa volontà di sequestrare la persona.
In base alla nuova proposta del Pd si aggiungerebbe un nuovo comma, il quinto, che recita: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”.
Il precedente del 2006
Il secondo comma dell’articolo 52 a cui fa riferimento la proposta del Pd è stato introdotto nel 2006, e lo fu proprio per volontà della Lega Nord.
Prevede che in caso di violazione di domicilio o di luogo di lavoro, se l’aggredito reagisce sparando o in altro modo per difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non c’è desistenza (fuga) e anzi c’è pericolo di aggressione, la reazione è proporzionata. Se intorno alla questione si era scatenata la bagarre politica, nel concreto esercizio della giustizia è cambiato molto poco.
La giurisprudenza di Cassazione aveva infatti fin da subito fortemente limitato l’impatto della riforma voluta dalla Lega. Ad esempio già nel 2007 aveva specificato che “un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora” non è coperta dalla legittima difesa. Dunque, nei fatti, il criterio di proporzionalità è rimasto anche dopo la riforma del 2006.
Giudizio finale
Con la modifica che si vorrebbe ora apportare all’articolo 59 si chiarisce banalmente che nel caso in cui la vittima di un’aggressione reputi per errore di essere in condizione di poter esercitare la legittima difesa, si esclude che il suo errore sia “colposo” se ha agito in stato di grave turbamento psichico. Una novità, questa, di portata limitata e che comunque si potrà valutare solo alla luce dell’applicazione che ne potrebbe fare in concreto la magistratura.
Il disegno di legge, ad aprile 2016, è stato rimandato dall’Aula, che avrebbe dovuto votarlo, in Commissione, per ulteriori approfondimenti. I centristi di Area Popolare volevano infatti una normativa più severa di quella uscita dalla Commissione dopo l’emendamento del Pd. Intanto la Lega Nord ha lanciato, a maggio 2016, una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che ricalchi più o meno il contenuto di quella rimasta bloccata in Parlamento.
In conclusione, Salvini dice una cosa falsa quando sostiene che con la proposta di legge della Lega verrebbe meno il reato di eccesso colposo nella legittima difesa. Dice una cosa falsa anche quando sostiene che i cittadini che si difendono non debbano in questo modo essere processati. La decisione finale spetterebbe comunque al giudice che, valutate tutte le circostanze in concreto, emetterebbe sentenza di proscioglimento o condanna.