Riceviamo dall'onorevole Laura Ferrara e volentieri pubblichiamo:
Oggi l’Agi afferma che avrei dichiarato il falso in merito alla proposta di riforma del regolamento di Dublino. Mi domando se nel fact checking l’AGI abbia letto il testo riformato dal Parlamento europeo, se si sia soffermata sull’art.9 e se ne abbia compreso il senso e le implicazioni.
Quali sono le implicazioni dell’art.9? Il primo Paese di ingresso:
- effettua le operazioni di identificazione
- effettua i controlli di sicurezza (se dopo i controlli vi sono richiedenti asilo che dovessero risultare potenzialmente pericolosi, non vengono ricollocati ma restano nel primo Paese di ingresso che dovrà rimpatriarli -Vedi Artt. 3 e 40 del testo riformato)
- effettua le operazioni di registrazione delle richieste di protezione internazionale
- effettua i primi colloqui per identificare soggetti vulnerabili e casi di ricongiungimento familiare
- esamina prima facie le domande di tutti i richiedenti asilo arrivati e verifica se gli argomenti sollevati dal richiedente asilo siano rilevanti per l’ottenimento della protezione internazionale o se vi siano altre informazioni disponibili; se da questa prima valutazione la richiesta risulta chiaramente non convincente, questi richiedenti asilo non verranno ricollocati ma resteranno nel primo Paese di ingresso, che continuerà la procedura di esame della domanda fino ad una decisione definitiva.
Dunque? Sia che la decisione definitiva sarà esito positivo (concessione protezione internazionale) sia negativo (rifiuto protezione internazionale, si tratta dei cd migranti economici), queste persone resteranno nel primo Paese di ingresso. Nel secondo caso (i cd migranti economici), poi, il Paese di primo ingresso dovrà procedere col rimpatrio, ma come già dichiarato più volte, sappiamo bene che le difficoltà dei rimpatri sono legate non tanto a questioni economiche, ma all’assenza di accordi di rimpatrio con i Paesi terzi, senza i quali è molto difficile rimpatriare i migranti irregolari nei loro Paesi di provenienza.
Ecco perché riteniamo che gli aiuti economici europei per i rimpatri non rappresentino aiuto dirimente. E non capiamo dove l’AGI abbia letto nell’art.9 questo “filtro attentamente calibrato” di cui scrive. Negli Emendamenti da noi presentati, chiedevamo un meccanismo automatico, non filtrato, in modo che l’elenco di verifiche di cui sopra fosse fatto da tutti i Paesi europei in cui i richiedenti asilo venivano ricollocati, non solo dal primo Paese di ingresso.
Con le nostre proposte si sarebbe garantita una solidarietà ed un’equa ripartizione delle responsabilità reale ed effettiva, non soggetta a filtri e prime verifiche. Ecco perché riteniamo che vi siano ancora a carico dei Paesi di primo ingresso responsabilità e oneri non paragonabili a quelli degli altri Paesi dell’UE nella gestione dei flussi migratori. Ecco perché vogliamo una solidarietà reale, con un meccanismo di ricollocamento automatico e non filtrato. E vorremmo anche un’informazione quanto più possibile obiettiva, ma chissà se a questo punto chiediamo troppo.
Cordialmente
Laura Ferrara - eurodeputata M5S
Controreplica di Pagella Politica di Agi che ha realizzato il fact checking
Abbiamo spiegato sinteticamente gli oneri che ricadono sul primo Paese di approdo - identificazione e registrazione - e abbiamo specificato l'eccezione al meccanismo dei ricollocamenti prevista nel caso di quei richiedenti che hanno possibilità praticamente nulle di vedere accolta la propria domanda di asilo. L'espressione "filtro attentamente calibrato" proviene direttamente dal "Explanatory statement" del Parlamento europeo relativo alla proposta di riforma, dove si legge: "A carefully calibrated “filter” for applicants that have very low chances of receiving international protection is therefore included in the proposa".
Al di là di questo, ribadiamo il giudizio sull'affermazione dell'onorevole Ferrara che, parlando di "tutti i migranti economici" che l'Italia si troverà a dover gestire da sola, dice una cosa falsa. I richiedenti asilo che verranno smistati tra i vari Stati membri coi meccanismi descritti, se vedranno rigettatata la propria domanda al termine dell'esame, vanno considerati "migranti economici" e resteranno in carico al Paese che ha esaminato la domanda (diverso appunto da quello di primo ingresso).
Non è scorretto affermare, come fa nella sua replica l'onorevole Ferrara, che "vi siano ancora a carico dei Paesi di primo ingresso responsabilità e oneri non paragonabili a quelli degli altri Paesi dell’UE nella gestione dei flussi migratori". Tuttavia non è stata questa l'affermazione originale della esponente del M5S, quella su cui abbiamo appunto svolto il nostro fact-checking.
Pagella Politica di AGI