Commentando l’approvazione da parte della Camera delle modifiche alla normativa sulla legittima difesa, lo scorso 4 maggio Matteo Salvini ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Per il Pd un cittadino può difendersi solo se è aggredito... di notte. Di giorno e di pomeriggio? Tutto lecito!”.
È proprio così?
Ovviamente non è vero che “di giorno e di pomeriggio” tutto sia lecito. Non lo è in base alla normativa attualmente in vigore e non lo sarebbe se le modifiche approvate il 4 maggio dalla Camera venissero confermate dal Senato (ipotesi che sembra allontanarsi dopo la retromarcia di Renzi).
Una persona che venga aggredita, in qualsiasi luogo a qualsiasi ora, ha sempre il diritto di reagire per difendersi. Ci sono dei requisiti e dei limiti: più in particolare, il pericolo deve essere attuale, non ci deve essere desistenza da parte dell’aggressore e la reazione deve essere proporzionata all’offesa. Non si richiede, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, una proporzione perfetta, ma riassumendo si può dire che la reazione non deve essere esagerata.
L’orario notturno
Salvini con le sue parole fa riferimento a uno specifico aspetto del testo votato a Montecitorio, quello secondo cui – nell’ambito della legittima difesa domiciliare – è lecita la “reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte”.
Il riferimento alla “notte”, per quanto possa apparire bizzarro, non è un inedito. L’articolo 122-6 del codice penale francese prevede che si presuma legittima la difesa contro un’aggressione nel domicilio in orario notturno, e questa norma affonda le proprie radici già nel codice penale francese del 1810, che distingueva la legittima difesa diurna da quella notturna.
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La stessa condotta eccessiva nella legittima difesa che avesse causato la morte dell’aggressore attuata di giorno era punita, pur con una notevole riduzione della pena (da pena capitale a detenzione da 1 a 5 anni), mentre di notte no.
Addirittura nelle XII Tavole (il più antico testo normativo dell’antica Roma) era scritto: “Se avrà tentato di rubare di notte e fu ucciso, l’omicidio sia considerato legittimo”.
Il motivo di questa distinzione tra giorno e notte deriva dall’importanza che ha l’elemento soggettivo, cioè la presenza o meno di colpa, nella legittima difesa. Perché stabilire la colpa di chi, ritenendo di difendersi legittimamente da un’ingiusta aggressione, uccide una persona bisogna valutare le circostanze di fatto. La prima che può legittimamente venire in mente, specie nel contesto di una legittima difesa domiciliare, è se sia giorno o notte, se ci sia luce o buio.
Al buio può essere in concreto difficile capire se una persona è armata o meno, o anche solo capire esattamente le sue intenzioni. Dunque la norma votata alla Camera introdurrebbe una presunzione per legge, comprimendo così la discrezionalità del giudice che ad oggi valuta questo elemento caso per caso, di incolpevolezza di chi reagisca (anche esagerando per errore) a un’aggressione notturna.
Il resto della legge
Ma questa è solo una parte delle modifiche approvate dalla Camera. La proposta di legge introduce anche una nuova presunzione di incolpevolezza – anche a fronte di un eccesso nato da un errore – per chi reagisca alla violazione del proprio domicilio (o luoghi dov’è esercitata un’attività commerciale, professionale, imprenditoriale) se l’ingresso è avvenuto con violenza su cose o persone, minaccia o inganno.
Viene poi esclusa la colpa di chi, reagendo a una supposta aggressione nei luoghi sopra elencati e ritenendo erroneamente di stare esercitando una legittima difesa, spari per errore con un’arma (naturalmente, un’arma che ha il diritto di detenere). A due condizioni. Che l'errore sia conseguenza di un “grave turbamento psichico” causato dalla persona contro cui è diretta la reazione, e che la reazione avvenga in situazioni che comportino un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
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Cioè se l’aggredito, convinto per errore che siano in pericolo la vita o l’incolumità sue o di altri, fonda questa convinzione su uno stato d’animo a ragione turbato (si pensi, ad esempio, a un commerciante che abbia già subito rapine sotto la minaccia delle armi) e uccide l’aggressore, di nuovo si presume la non colpevolezza.
Infine vengono poste a carico dello Stato le spese legali della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.
La situazione attuale, in concreto
Non è ancora chiaro che impatto potrebbero avere nella prassi queste modifiche, considerato che già con la disciplina attuale gli elementi che mette per iscritto la legge vengono valutati dai giudici.
Di recente, ad esempio, è stato assolto in Corte d’Appello il tabaccaio Franco Birolo, la cui condanna in primo grado nel gennaio 2016 per eccesso di legittima difesa è stata a lungo il carburante per la polemica politica sul tema.
I giudici hanno ritenuto che l’uccisione di Igor Ursu, l’aggressore, fosse giustificata reagito alla luce di una situazione che, in quegli attimi concitati, era legittimamente sembrata pericolosa a Birolo, per se stesso e per i suoi famigliari, visto che la sua abitazione era sopra la tabaccheria.
Stesso esito aveva avuto una vicenda ancor più sfumata, quella del tabaccaio milanese Giovanni Petrali. Condannato in primo grado per aver sparato alle spalle nel 2003 a due rapinatori in fuga, uccidendone uno e ferendone un altro, era poi stato assolto in appello.
I giudici avevano infatti applicato il concetto di “legittima difesa putativa”: in concreto, Petrali era convinto di stare esercitando una legittima difesa e questa convinzione non era imputabile a sua colpa.
Conclusione
Dunque, se anche il Parlamento non facesse nessuna modifica della normativa sulla legittima difesa, non sarebbe vero quanto affermato da Salvini.
Per completezza aggiungiamo che anche la proposta di legge sulla legittima difesa targata Lega Nord non avrebbe eliminato in nessun caso il reato di eccesso di legittima difesa e non avrebbe evitato il processo a chi commetta un omicidio, anche se giustificato dalla legittima difesa.
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