Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini indossa spesso divise militari o dei corpi di polizia, come si può facilmente verificare sul suo profilo Instagram. Si può citare ad esempio la divisa del Servizio aereo della Polizia di Stato e quella dei Vigili del fuoco.
Ma può farlo? Oppure la legge in qualche modo lo vieta?
Andiamo a vedere i dettagli giuridici della questione.
L’illecito di “Usurpazione di titoli o di onori”
Il codice penale, all’articolo 498, disciplina la “usurpazione di titoli o di onori” e prevede che “chiunque (…) abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro”.
Fino al 1999 l’usurpazione di titoli o di onori era un reato. Ma quell’anno, con il d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (art. 43) c’è stata una depenalizzazione ed è diventato un illecito amministrativo.
In apparenza, insomma, Salvini ha commesso un illecito indossando abusivamente – nel senso che non è né un poliziotto, né un carabiniere, né un vigile del fuoco, né un soldato e così via – le divise dei vari corpi di polizia e forze armate negli ultimi mesi. Parliamo solo delle divise vere e proprie, con gradi, mostreggiature eccetera, e non di magliette o cappellini, di cui comunque Salvini fa spesso mostra.
Ma in realtà l’applicazione in concreto della norma è meno severa di quanto non potrebbe sembrare dall’articolo del codice penale.
L’interpretazione della giurisprudenza
Perché ci sia l’illecito di cui stiamo parlando, ha stabilito la Cassazione, c’è bisogno di qualcosa di più che il semplice gesto di indossare la divisa.
La sesta sezione della Cassazione penale, con una sentenza del 2012 (numero 31427 del 24 aprile 2012), ha specificato che il punto importante per valutare se si può applicare quell’articolo del codice penale “è l’attribuirsi una qualifica di pubblico funzionario”. E che quanto descritto nel codice “tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenze”.
Insomma: se il comportamento di Salvini fosse “idoneo a ingannare la pubblica fede”, convincendo chi lo osserva che lui sia in effetti un poliziotto o un carabiniere, allora potrebbe configurarsi l’illecito amministrativo in questione.
Ma considerato il profilo pubblico del personaggio e la sua notorietà, sarebbe assurdo pensare che Salvini voglia indurre qualcuno a ritenere che lui sia di volta in volta un vigile del fuoco, un ufficiale della guardia costiera, un pilota di aerei militari e via dicendo.
Si può discutere sull’opportunità del gesto – e in passato diversi sindacati di polizia hanno attaccato anche duramente Salvini per questa sua abitudine di indossare divise – ma non sembra che ci siano le basi per ipotizzare un illecito.
Conclusione
Chi indossa divise ufficiali, identiche in tutto e per tutto a quelle usate dai veri appartenenti alle forze armate o di polizia, commette un illecito amministrativo, se in questo modo intende attribuirsi la qualifica di pubblico funzionario.
Nel caso di Salvini la magistratura finora non è mai stata chiamata a pronunciarsi, e dunque non abbiamo il conforto di una sentenza per poterlo affermare in totale sicurezza, ma sembra difficile sostenere che la sua condotta sia “idonea a ingannare la pubblica fede”. Dunque con ogni probabilità non ci sono le basi per sostenere che, indossando varie divise, il ministro dell’Interno stia commettendo un illecito.
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