Il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Trento lo scorso 15 marzo ha dichiarato (min. 8.55): “Domani alle 11 è convocato un Consiglio dei ministri a Roma […] tra le altre cose all’ordine del giorno c’è un provvedimento che riguarda le carceri, che prevede il fatto che, se sei condannato a una pena inferiore ai quattro anni, in galera non ci vai”.
Salvini presenta le informazioni in modo incompleto: il provvedimento (ecco in dettaglio cos'è e in cosa consiste) aumenta il limite temporale di una misura che c’è già, e non prevede automatismi. Vediamo come stanno le cose nel dettaglio.
La riforma dell’ordinamento penitenziario
Il Consiglio dei ministri di venerdì 16 marzo ha in effetti in agenda l’esame del decreto legislativo sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. Si tratta di un decreto che attua una delega parlamentare (prevista, precisamente, dall’art. 1, co. 82, 83 e 85 della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Se guardiamo lo schema del decreto legislativo, quello che ci interessa è l’articolo 5: qui si prevede che l’articolo 656 del codice di procedura penale venga modificato in modo da aumentare da tre a quattro anni, per tutte le ipotesi, il limite di pena al di sotto del quale il giudice può concedere misure alternative al carcere.
Ad oggi il limite di quattro anni vale, sempre in base all’art. 656 co. 5, solo per ipotesi particolari (over 70, over 60 parzialmente inabili, donne incinte, madri o padri soli e responsabili di figli under-10 etc.). Per alcolisti e tossicodipendenti il limite è, e rimane, di sei anni.
L’articolo 14 del decreto legislativo prevede poi il medesimo innalzamento, da tre a quattro anni, per l’ipotesi specifica dell’affidamento ai servizi sociali, una delle possibili misure alternative al carcere previste dal nostro ordinamento, insieme alla semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare (da non confondere con la misura cautelare degli arresti domiciliari).
Che cosa vuol dire
Non siamo dunque parlando di una novità, ma della modifica di misure esistenti, quelle che riguardano la concessione di misure alternative al carcere. In particolare, si innalza da tre a quattro anni il limite massimo di pena che consente di accedere alle misura alternative alla detenzione.
Contrariamente a quanto lascia capire Salvini, la misura non si applica a tutti i condannati a una pena inferiore ai quattro anni. Per accedere alle misure alternative al carcere, infatti, è necessaria una decisione in tal senso del giudice. Non ci sono automatismi.
Riguardo l’affidamento ai servizi sociali, ad esempio, il secondo comma dell’articolo 47 della legge sull’ordinamento penitenziario dice così: “Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento […] contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”.
Il periodo di osservazione di un mese può non essere necessario se il condannato, dopo la commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da renderlo superfluo (ad esempio se ha tentato in tutti i modi di riparare alle conseguenze delle sue azioni).
Dunque anche in futuro sarà possibile che persone condannate e pene inferiori a quattro anni (ad oggi, fino a tre) possano finire in carcere, se la personalità è ritenuta pericolosa o se la concessione di una misura alternativa al carcere non si ritiene possa servire alla rieducazione del reo e alla prevenzioni di altri reati.
Inoltre, chi beneficia di una misura alternativa alla detenzione deve rispettare le prescrizioni del magistrato di sorveglianza, che può in caso contrario revocare le misure alternative e riportare così in carcere il condannato.
Conclusione
L’affermazione di Salvini è imprecisa, in quanto - secondo il provvedimento che verrà discusso domani dal Consiglio dei ministri - chiunque venga condannato a una pena inferiore a quattro anni non ha alcuna certezza di non finire in carcere. Può richiedere, ed eventualmente ottenere, che vengano concesse misure alternative alla detenzione, ma non c’è alcun automatismo, come invece sembra suggerire il segretario leghista.
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Inoltre si tratta di un istituto che già esiste, solo che ha un limite leggermente inferiore per i casi “normali” (3 anni invece che 4) e lo stesso (4 anni) per una serie di ipotesi particolari.