Secondo quanto riferiscono fonti ministeriali, l’obbligo per i negozianti di munirsi di Pos - Point of sale, il dispositivo che consente i pagamenti con carte di credito o debito - pena una sanzione economica, è slittato a luglio 2020. Prima dell’entrata in vigore delle sanzioni si ritiene infatti necessario abbattere i costi collegati al Pos per i commercianti.
Ma qual è la situazione sull’obbligo del Pos ad oggi? E com’è cambiata nel corso degli anni? Ripercorriamo le varie tappe di questo percorso.
I primi tentativi
Il primo tentativo di introdurre un obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare i pagamenti elettronici fu fatto dal governo Monti nel 2012, con il “decreto crescita 2.0” (decreto legge 179/2012, art. 15. co.4). Qui si prevedeva che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».
Gli importi minimi, le modalità e i termini di attuazione dell’obbligo venivano rinviati a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (Mise). E in effetti il governo Letta, a inizio 2014, emanò il decreto previsto dalla norma votata dal governo precedente, per disciplinare i dettagli della questione.
Il tetto di 30 euro
A gennaio 2014, infatti, un decreto del Mise stabilì (art. 2) per gli esercenti una soglia per l’accettazione dei pagamenti elettronici a 30 euro: al di sotto di quella cifra l’obbligo veniva meno. Il decreto ministeriale fissava poi un regime transitorio di favore fino al 30 giugno 2014 e rimandava a sua volta a un decreto successivo la definizione di altri possibili dettagli o modifiche.
Il decreto successivo - o meglio le modifiche fatte al d.l. 150/2013 “Milleproroghe”, al momento della conversione in legge il 27 febbraio 2014 nella l. 15/2014 - rinviò il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dal primo gennaio 2014 - come previsto dal “decreto crescita 2.0” del governo Monti - al 30 giugno 2014, annullando così il regime transitorio.
Dal 30 giugno 2014, insomma, “l’obbligo” per i pagamenti superiori ai 30 euro sarebbe stato in vigore. Ma nessuna sanzione era prevista per chi lo avesse violato.
Una norma nata monca
In assenza di una sanzione, che tipo di obbligo sarebbe stato questo? Alla domanda rispose il sottosegretario Enrico Zanetti, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), in un’interrogazione parlamentare dell’11 giugno 2014.
Zanetti, rispondendo alla questione sollevata dall’onorevole Marco Causi (Pd), chiarì in quell’occasione che era corretta l’interpretazione della norma data dal Consiglio nazionale forense (Cnf), l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana. Secondo il Cnf, con le leggi in vigore non veniva creato un obbligo giuridico per i commercianti e i professionisti, ma solo un “onere”.
Qual è la differenza tra obbligo giuridico e onere, in concreto?
Nell’interpretazione del Cnf e del Mef, se il cliente avesse chiesto di pagare col Pos, e questo non fosse stato possibile, non ci sarebbe stata alcuna sanzione per l’esercente (come accadrebbe se esistesse un obbligo giuridico) ma si sarebbe semplicemente creata una situazione di “mora del creditore”.
È la situazione in cui il creditore, cioè il soggetto che deve ricevere il pagamento, non lo incassa per colpa sua. In questo caso viene meno - art. 1207 c.c. - il diritto agli interessi per il creditore, che anzi deve risarcire al debitore eventuali danni derivanti dalla mora. Secondo il Consiglio nazionale forense era quindi più corretto parlare di “onere” per commercianti e professionisti, e non di obbligo.
L’interpretazione, come anticipato, è stata ritenuta fondata dal Mef, proprio perché «non risulta associata [dalla legge, n.d.r.] alcuna sanzione» per chi non avesse reso possibile pagare tramite il Pos. Come hanno stabilito alcuni tra i più grandi giuristi del XX secolo, come Hans Kelsen, la presenza di una sanzione è ciò che definisce l’esistenza stessa di una norma giuridica. Senza la sanzione non siamo di fronte a norme giuridiche (cioè a leggi) ma a semplici indicazioni di condotta.
Parlare insomma di “obbligo” di accettare i pagamenti via Pos, se manca una sanzione in caso di mancato rispetto della norma, è sbagliato.
Arrivano le sanzioni...
Il governo Renzi tornò sulla questione nel 2015, con la legge di Bilancio per il 2016 (art. 1 co 900-901). Qui alle carte di debito, già previste dalla normativa come strumenti di pagamento da accettare per commercianti e professionisti, vennero affiancate anche le carte di credito, ma fu anche stabilito che “l’obbligo” venisse meno in caso di «oggettiva impossibilità tecnica».
Il limite delle operazioni al di sotto delle quali l’obbligo veniva meno fu poi abbassato da 30 a 5 euro.
Fu infine stabilito che con un successivo decreto ministeriale sarebbe stato definito «l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» per chi non rispetta l’obbligo del Pos, oltre ad altre questioni, tra cui una più puntuale definizione della «oggettiva impossibilità tecnica» citata poco sopra.
...oppure no
Ma questo decreto, sulle sanzioni e non solo, non fu mai emanato.
Due volte ci si andò vicino, senza successo. Prima, infatti, venne accantonata la proposta di inserire le sanzioni - 30 euro, richiamando l’art. 693 c.p. - nel decreto legislativo che a fine 2017 ha recepito la direttiva Ue (2015/2366) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (d.lgs. 218/2017).
Poi uno schema di decreto del Mise, proposto quando era ancora in carica il governo Gentiloni, che introduceva la sanzione di 30 euro in caso di rifiuto (ancora richiamando l’art. 693 del codice penale), fu bocciato ad aprile 2018 dal Consiglio di Stato prima di entrare in vigore.
Secondo il Consiglio di Stato (parere 00625/2018) è lecito introdurre simili sanzioni, ma lo strumento del decreto ministeriale è inadeguato. In base all’articolo 23 della Costituzione, infatti, «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», e un decreto ministeriale non ha il rango di legge.
La situazione oggi
Dalla primavera 2018 in poi, la questione non è più stata affrontata.
La situazione oggi è quindi la stessa degli ultimi anni: esiste in teoria un “obbligo” per legge di accettare i pagamenti con carta via Pos superiori ai 5 euro (in base, da ultimo, alla legge di Bilancio per il 2016) ma non esiste alcuna sanzione per chi non adempie a quest’obbligo.
Conclusione
La legge, come visto, parla di “obbligo” ma questo termine è in realtà fuorviante: come chiarito dal Cnf e dal Mef, in assenza di una sanzione non si può parlare di un “obbligo giuridico” ma solo di un “onere” per commercianti e professionisti.
Questi infatti, salvo il caso di “impossibilità tecnica oggettiva” (un concetto ancora non precisato dalla normativa), sono tenuti ad accettare il pagamento elettronico - sopra i 5 euro - solo se lo chiede il cliente. Se poi non hanno un Pos, commercianti e professionisti non rischiano sanzioni, ma al massimo di rientrare nel caso di “mora del creditore”.
Il governo Conte II sembra intenzionato a modificare questa situazione, ma solo dopo essere intervenuto - in teoria entro il luglio 2020 - sulla questione delle commissioni bancarie legate all’utilizzo del Pos.
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