Ha causato molte discussioni la decisione del 16 dicembre della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Fi), di ritenere inammissibile il sub-emendamento alla legge di Bilancio che legalizzava la cosiddetta “cannabis light”. Il subemendamento era stato approvato in commissione Bilancio. Vediamo per prima cosa le posizioni dei vari partiti.
Il contesto politico
Le opposizioni di centrodestra – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – hanno esultato per questa decisione di Casellati che, come dichiarato ad esempio da Salvini, ha bloccato «la vergognosa norma sulla coltivazione e la distribuzione di “droga di Stato”. No allo Stato spacciatore».
Diametralmente opposta la reazione delle forze di governo: il M5s e il Pd hanno accusato la presidente del Senato di aver preso una decisione politica non imparziale e che danneggia un settore economico rilevante già esistente, mentre le opposizioni avrebbero diffuso bugie, in quanto la cannabis light non sarebbe una droga.
Andiamo quindi a vedere se ha senso parlare di “droga” in riferimento alla cannabis light.
Che cosa dicono le norme
L’emendamento in questione, firmato da diversi senatori del M5s, definisce la cannabis light per esclusione. Prevede infatti che nel testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 309/1990) la cannabis che debba essere considerata una sostanza stupefacente sia solo quella «con una percentuale di tetraidrocannabinolo (Thc) superiore allo 0,5 per cento».
Al di sotto di quella soglia di concentrazione della sostanza psicoattiva (il Thc), la cannabis è considerata “light” e dunque non stupefacente. Questo emendamento rimediava ai difetti delle precedenti leggi che avevano consentito la nascita e la diffusione in Italia del commercio di cannabis light. I difetti erano infatti stati notati dalla Cassazione in una sentenza recente (n. 30475 del 10 luglio 2019), che non era però intervenuta direttamente sulla legge.
Dopo la sentenza, queste attività possono comunque continuare, anche se con una costante incertezza: non c’è infatti un limite di Thc rigido e stabilito per legge (ad esempio, lo 0,5 per cento massimo) e quindi spetta al giudice stabilire in concreto, di volta in volta, la «efficacia drogante» dei prodotti commercializzati. Vista la bocciatura dell’emendamento, la situazione è rimasta dunque questa.
Ma, al di là del testo normativo, la previsione che la cannabis con meno dello 0,5 per cento di Thc non sia una droga ha fondamento?
Che cosa dicono i fatti
La risposta è “sì”, con una concentrazione inferiore allo 0,5 per cento di Thc la cannabis light non ha veri effetti stupefacenti. Lo ha di recente confermato in un’intervista a Repubblica Federica Pollastro, fitochimica, ricercatrice di Scienze del Farmaco all’università di Novara e una delle maggiori esperte italiane nello studio della cannabis. Secondo Pollastro, la cannabis light non è diversa da una forte camomilla ed è molto meno potente di un sonnifero.
Negli Stati Uniti, riporta la testata scientifica americana livescience.com, se la concentrazione di Thc è inferiore allo 0,5 per cento si parla di “canapa” (hemp) e non di “marijuana”, e con “canapa” si intende una fibra tessile che «non è usata a scopo ricreativo, né potrebbe esserlo». La marijuana che dà effetti stupefacenti, infatti, ha una concentrazione di Thc nettamente superiore.
Ad esempio, secondo una ricerca accademica americana sulla cannabis legale nello Stato di Washington – che è cannabis destinata all’uso ricreativo ed è dunque una droga (leggera) a tutti gli effetti – il quantitativo di Thc presente nella merce venduta nello Stato oscilla tra il 17,7% e il 23,2%. Dunque tra le 35 e le 46 volte di più di quanto non sia presente nella cannabis light.
L’esperimento
Possiamo poi citare anche un esperimento, condotto da Giovanni Serpelloni, direttore dell’Uoc Dipendenze di Verona, e presentato alla comunità di San Patrignano, proprio sulla possibilità di trasformare la cannabis light in una sostanza stupefacente.
Secondo Serpelloni, che insieme ai responsabili di San Patrignano ha una posizione fortemente contraria alla cannabis legale, con un estrattore a butano sarebbe possibile «con 20-30 grammi di prodotto grezzo (...) arrivare ad estrarre un concentrato resinoso di circa 25 milligrammi di principio attivo».
Cioè per arrivare a un 2,5% di Thc si devono acquistare 20-30 grammi di cannabis light. Praticamente per fumare uno spinello molto leggero si dovrebbero spendere centinaia e centinaia di euro.
E i semi di papavero?
La cannabis light sta alla marijuana, si può dire, come i semi di papavero usati in cucina stanno all’oppio: questi semi vengono venduti senza problemi perché, in base alle regole europee, contengono una quantità risibile di alcaloidi (la sostanza psicotropa), ma se qualcuno cercasse di estrarre e concentrare questi semi, otterrebbe una vera e propria droga, oltretutto con possibili effetti letali.
E, come abbiamo scritto in passato, un discorso simile si potrebbe fare anche con la caffeina del caffè, con la teofillina del té, o con la teobromina presente nel cioccolato.
Insomma, è vero che raffinando grandi quantità di questi prodotti – con un costo economico ampiamente superiore a quello richiesto per comprare droga illegalmente – si possono ottenere sostanze stupefacenti, ma questo non li rende di per sé delle droghe.
Conclusione
La cannabis light non è una droga. La quantità di Thc massima consentita, lo 0,5 per cento, è ampiamente insufficiente a dare effetti stupefacenti. La marijuana usata per scopi ricreativi – e legalmente venduta in alcuni Paesi stranieri – ha circa il 20 per cento di Thc, quaranta volte tanto.
Il limite dello 0,5 per cento di Thc viene poi usato, ad esempio negli Usa, proprio per distinguere la canapa – intesa come sostanza non stupefacente – dalla marijuana.
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