Intervistato dall’Agi il primo aprile, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha sostenuto che «il problema non è il ddl Pillon [il disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia, n.d.r.], ma quello che c’è scritto nel Contratto di governo». Qui infatti «è chiaramente scritto che la rivisitazione dell’affido condiviso deve partire dal principio di bigenitorialità», nel Contratto si «parla espressamente di tempi paritari tra i genitori» e di rivisitazione «dell'assegno di sostentamento".
Insomma, secondo Romeo «il ddl Pillon dovrà essere il cuore del testo, il punto di partenza», perché «corrisponde a quanto c'è scritto nel Contratto di governo e quindi il cuore del ddl non si tocca».
Il disegno di legge in questione, in discussione nella Commissione Giustizia del Senato, è tornato di attualità dopo che Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota M5s, ha dichiarato che quel testo “non arriverà mai in aula, non se ne parla più, è archiviato”, mentre la Lega lo ha difeso come un buon punto di partenza.
Ma davvero il contenuto del ddl Pillon è così fedele a quanto scritto nel Contratto di governo tra Lega e M5s? Andiamo a verificare.
Che cosa c’è scritto nel Contratto di governo
Nel Contratto di governo siglato dai due partiti della maggioranza, nella sezione dedicata al “Diritto di famiglia”, si parla di «una rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli» che deve passare da «un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole».
Dunque, prosegue il Contratto, «sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale».
Come sostiene Romeo, è vero insomma che il Contratto preveda la rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso, in modo da garantire l’equilibrio tra i genitori nella frequentazione della prole (principio di bigenitorialità). Vero anche che parli espressamente di tempi paritari tra i genitori e di rivedere il regime per gli assegni di sostentamento.
Infine - Romeo non ne parla ma è un altro punto cardine del ddl Pillon - il Contratto contiene anche un esplicito riferimento al «contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale».
Che cosa c’è scritto nel ddl Pillon
Nel ddl Pillon ritroviamo in effetti i contenuti previsti nel Contratto di governo, anche se regolati più nel dettaglio. Cominciamo dalla rivisitazione dell’affidamento condiviso a partire dal principio di bigenitorialità e dai tempi paritari che il figlio deve passare coi genitori.
L’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso già oggi regola l’affidamento dei figli in caso di cessazione di convivenza dei genitori. Il principio base è che ciascun genitore sia integralmente responsabile di fronte alla legge, e verso i terzi, quando i figli sono con lui. Con la legge 54 del 2006, il legislatore italiano ha stabilito che questa sia la regola in caso di separazione/divorzio dei genitori. In precedenza vigeva invece la regola dell’affidamento esclusivo a uno dei due.
Il ddl Pillon (art. 11) modifica la parte del codice civile (art. 337 ter) che regola i provvedimenti riguardo ai figli e fissa la regola dell’affidamento condiviso, ponendo un forte accento sulla necessità che i figli passino la stessa quantità di tempo coi genitori.
In particolare il disegno di legge stabilisce che il figlio minorenne «ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale».
E ancora, se uno dei genitori lo richiede e non ci sono elementi che lo impediscano «il giudice assicura (...) il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori» (art. 11 co. 2).
L’affidamento esclusivo a un genitore
Il ddl Pillon modifica poi (con l’art. 12) un altro articolo del codice civile (art. 337 quater): quello che disciplina invece i casi, meno frequenti, in cui il giudice, nell’interesse del minore, stabilisce che l’affidamento debba essere dato a un solo genitore. Qui si legge che il giudice «deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo».
Quindi anche nel caso di affidamento esclusivo a un solo genitore, il giudice deve fare in modo di far frequentare l’altro genitore il più possibile ai figli minori.
L’assegno di mantenimento
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, come abbiamo visto il Contratto di governo sostiene di voler eliminare «automatismi».
Il governo vuole cancellare cioè l’assegno forfettario di mantenimento: cioè la cifra da versare oggi al genitore che è risultato assegnatario dei figli minori o maggiorenni, a carico dell’altro genitore. Non esiste un vero e proprio “automatismo”, considerato che è sempre il giudice a prendere una decisione in base al caso concreto.
Forse con questa espressione il Contratto di governo intende criticare il fatto che, una volta che il giudice ha stabilito l’assegno di sostentamento, il genitore che lo deve pagare lo debba fare automaticamente tutti i mesi, senza poter sindacare sulle singole spese variabili di volta in volta.
L’articolo 11 del ddl Pillon elimina l’assegno forfettario di mantenimento attualmente in vigore. Questo viene sostituito dal ddl con una cifra calcolata dal giudice, se i genitori non arrivano a un accordo in autonomia, in base ai bisogni specifici dei figli.
In questo modo non c’è più una cifra complessiva che dovrebbe coprire tutte le spese, ma una somma di singole cifre (cibo, spese scolastiche, sport, musica e così via) che vengono ripartite tra i genitori in base al piano genitoriale deciso da loro stessi o, in assenza di accordo, dal giudice.
L’alienazione parentale
Il Contratto di governo infine parla di «contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale».
L’alienazione parentale, secondo la definizione dello psichiatra forense statunitense Richard Gardner che per primo la teorizzò negli anni ‘80, è una dinamica psicologica disfunzionale che riguarderebbe i figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori. Secondo Gardner, questa sindrome sarebbe il risultato di una presunta “programmazione” dei figli da parte di uno dei due genitori (definito “genitore alienante”) che porta i figli a dimostrare astio e rifiuto verso l’altro genitore (definito “genitore alienato”). La teorizzazione di questa sindrome ha però ricevuto diverse critiche.
Il ddl Pillon interviene sulla questione all’articolo 17, stabilendo che quando la condotta di un genitore crea un grave pregiudizio ai «diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari» - per cui il minore viene “alienato” a uno dei due genitori - il giudice può ordinare la cessazione di tale condotta, e arrivare fino a limitare o sospendere la responsabilità genitoriale del genitore “alienante”.
Tiriamo le fila
Il Contratto di governo firmato da M5s e Lega parla di rivisitare l’affidamento condiviso per creare un vero equilibrio tra i genitori nel rapporto coi figli, di garantire la permanenza del figlio con tempi paritari presso i genitori, di rivalutare la questione dell’assegno di mantenimento in modo da evitare “automatismi” e di contrastare l’alienazione parentale.
Il ddl Pillon in effetti contiene misure che intervengono su tutti questi punti. Sulle questioni legate all’affidamento - per cui il giudice deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e a passare la stessa quantità di tempo con entrambi i genitori - il ddl Pillon è molto aderente al testo del Contratto di governo.
Sulla questione della rivisitazione del regime del mantenimento del coniuge separato, il Contratto parla solo della necessità di evitare automatismi, ma non va nello specifico di come dovrebbe cambiare la disciplina di questo istituto. Dunque quella scelta dal ddl Pillon, sicuramente non in contrasto con il Contratto di governo, è solo una delle vie possibili.
Infine, sul contrasto dell’alienazione parentale, il ddl Pillon è di nuovo molto vicino al testo del Contratto di governo.
Che cos’altro c’è nel ddl Pillon
A parte sulle questioni menzionate nel Contratto di governo, il ddl Pillon interviene anche su altre questioni collegate.
In particolare, diversi articoli del disegno di legge sono dedicati all’istituzione del “mediatore familiare”, una professione per cui viene istituito un apposito albo. Il tentativo della mediazione diventa obbligatorio per le separazioni in cui sono coinvolti figli minorenni e ha lo scopo di aiutare i genitori a redigere un “piano genitoriale” che regoli istruzione, mantenimento, l’educazione e l’assistenza morale della prole. Se i genitori non trovano un accordo, subentra il giudice per stabilire tale piano.
È in base a tale piano che vengono ripartite le spese tra i genitori, evitando così “l’automatismo” dell’assegno di mantenimento.
Conclusione
Il ddl Pillon ha un contenuto più vasto della parte del Contratto di governo dedicata al diritto di famiglia. È però vero, come afferma Romeo, che i capisaldi di quanto scritto nel Contratto vengano ripresi dal disegno di legge. Solo nel caso della rivisitazione dell’assegno di mantenimento si può dire che il ddl Pillon vada oltre il Contratto di governo, anche se ne rispetta i principi generali.
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