Il 30 ottobre il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha scritto su Facebook “Basta bufale! A Ischia non c’è nessun condono”, e ha condiviso l’intervento dell’onorevole Antonio Federico (M5S) il quale a sua volta affermava “non c’è nessun condono per Ischia nel decreto emergenze”.
Le opposizioni invece hanno duramente attaccato il governo, e in particolare il M5S, su questa vicenda. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Il testo del decreto
Il “decreto Genova”, o “decreto emergenze”, (n. 109) è stato emanato il 28 settembre 2018 ma è adesso in discussione alla Camera per la sua conversione in legge. Nel testo del decreto, già modificato da vari emendamenti approvati nelle commissioni parlamentari, l’articolo 25 è intitolato “Definizione delle procedure di condono”.
Questo non significa di per sé, come sostenuto da alcuni, che sia presente un condono. Infatti si parla di “definizione delle procedure” che, come vedremo, riguardano condoni precedenti.
Il testo dell’articolo – nella sua versione consolidata – dispone che i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia “definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017”, presentate in base a tre condoni del passato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 dicembre 1994, n. 724, e decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Per “definire” – cioè decidere – queste istanze di condono “trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, cioè della legge che istituiva un condono più risalente nel tempo.
I commi successivi dell’articolo 25 stabiliscono alcune limitazioni - ad esempio il contributo alla ricostruzione “comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono” – e un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per chiudere con una decisione tutti i procedimenti di esame delle istanze di condono ancora irrisolti.
Cosa significa?
Ma torniamo al primo comma, che è quello più rilevante per stabilire se siamo in presenza di un condono o meno. Come risulta dal testo, i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia (v. art. 17) devono prendere una decisione sulle istanze di condono ancora non risolte relative agli immobili distrutti dal terremoto dell’agosto scorso, presentate ai sensi di tre leggi successive: dell’85, del 94 e del 2003. E lo devono fare (v. art. 25 co. 2) entro sei mesi.
A prima vista, sembra dunque che non si tratti di un nuovo condono, ma di un’accelerazione nella definizione di procedure rimaste ancora aperte a causa di tre condoni precedenti. Secondo Legambiente-Campania ne sono state presentate in totale 28 mila sull’isola. Non abbiamo un numero preciso su quante siano quelle ancora senza risposta, ma il sindaco di Lacco Ameno all’indomani del sisma aveva parlato di “migliaia di pratiche di condono inevase”.
Tuttavia, proprio nel testo del primo comma dell’articolo 25, ci sarebbe una frase che parrebbe rendere di fatto il provvedimento un nuovo condono.
In fondo al primo comma si legge infatti che “per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”. Dunque, per definire anche le pratiche presentate ai sensi delle leggi del 1994 e del 2003 pare si debbano usare le disposizioni del 1985. E qui sta il problema.
La legge del 1985 applicata oggi
Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, commentando l’articolo 25 del “decreto Genova”, ha dichiarato il 23 ottobre che “nonostante le parole rassicuranti del vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nel decreto Genova non c’è nessuna sanatoria per Ischia, il condono edilizio esiste. Basta leggere l’articolo 25 dove si prevede una sanatoria tombale per l’isola campana secondo la quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvato dal governo Craxi”.
Prosegue Ciafani: “Una norma – quella del 1985 – che consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente”.
Abbiamo contattato Legambiente per avere qualche dettaglio in più e la segretaria di Legambiente Campania, l’architetto ambientalista e territorialista Anna Savarese, ci ha spiegato che “il problema è la sicurezza: la legge 47 del 1985 è precedente a molte normative di tutela del territorio, del paesaggio, di contrasto del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico. Le leggi successive sono state adeguate a quegli standard. Ad esempio, il condono del 2003 escludeva i luoghi vincolati, per motivi paesaggistici o di sicurezza, quello del 1985 no. Non solo. La legge del 1985 consente di condonare anche edifici costruiti in aree demaniali o protette”.
Ma allora perché il governo ha scelto di fare riferimento alla legge del 1985 e non a quella del 2003? “Perché altrimenti a Ischia non avrebbe potuto condonare praticamente nulla”, risponde ancora Savarese. “L’isola è in un territorio a rischio vulcanico, sismico e idrogeologico. In fondo tutti sappiamo che i condoni servono a battere cassa”.
Per fare un esempio, una casa danneggiata nel 2017 che fosse in attesa di una decisione su una istanza di condono presentata sotto il regime della legge del 2003 e che si trovasse in un luogo vincolato, senza la norma contenuta nel decreto Genova sarebbe rimasta probabilmente abusiva e (teoricamente) la si sarebbe dovuta demolire. Con la norma del decreto Genova, che rende applicabili le disposizioni meno stringenti della legge 47 del 1985, potrebbe invece – ma ci sono significativi margini di incertezza - essere condonata nel giro di sei mesi.
Conclusione
Il decreto Genova non contiene formalmente un nuovo condono per Ischia. Ma prevede che le istanze di condono ancora pendenti da tre precedenti leggi (del 1985, 1994 e 2003), e relative agli edifici danneggiati dal sisma del 2017, debbano essere risolte entro 6 mesi e, soprattutto, che vengano risolte applicando le disposizioni della legge del 1985.
Questo, nei fatti, potrebbe avere l’effetto di un nuovo condono, perché sembra venga introdotta una novità (l’applicabilità esclusiva della legge del 1985 a tutte le domande di condono ancora senza risposta, presentate anche in base a leggi diverse e successive) che consentirebbe di sanare abusi che senza questo decreto sarebbero rimasti insanabili.
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