Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ospite l’8 novembre di Radio Anch’io su Radio1, ha sostenuto (min 31.35) che “il condono non esiste, e sottolineo non esiste” e, rispondendo alla domanda se di fatto non si condonassero case costruite su zone vincolate, ha aggiunto (min. 32.30) che “le case su zone con vincoli idrogeologici, quindi dove non potevano essere costruite, non piglieranno un solo centesimo di soldi pubblici”.
Si tratta di un’affermazione fuorviante, che mette insieme due questioni separate.
Il condono di Ischia
Come abbiamo scritto poco tempo fa, si può sostenere che un condono per Ischia di fatto esista.
All’articolo 25 del “decreto Genova” come modificato dalle commissioni parlamentari si dispone infatti che le domande di condono relative agli edifici danneggiati dal sisma del 2017, presentate a norma delle leggi del 1985, del 1994 e del 2003, vengano tutte risolte nei prossimi sei mesi utilizzando i criteri della legge del 1985, che era molto più permissiva di quelle successive. Negli anni ’80, infatti, ancora non esisteva una normativa adeguata per il contrasto al rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Quindi una casa costruita illegalmente negli anni ’90, magari proprio su una zona vincolata per via del rischio idrogeologico, per la quale fosse stato chiesto il condono in base alla legge del 2003 e che non avrebbe ottenuto risposta positiva in base a quella legge, oggi potrebbe invece essere condonata perché il decreto Genova rende applicabili i criteri più permissivi del 1985.
Se non siamo di fronte formalmente a un nuovo condono, lo siamo nella sostanza: una nuova legge (il decreto Genova) permette teoricamente di condonare case abusive che non sarebbe stato possibile condonare senza questo intervento normativo. Non si tratta insomma di una semplice accelerazione nello smaltimento delle domande di condono rimaste arretrate e si può dire che sul punto Toninelli abbia sostanzialmente torto.
La questione dei soldi pubblici
Ma veniamo alla seconda questione affrontata da Toninelli, cioè i contributi pubblici alla ricostruzione. Tra le modifiche introdotte dalle commissioni parlamentari rispetto al testo originale, è stata aggiunta una frase periodo all’articolo 25 del decreto Genova che stabilisce: “Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”.
Dunque sembrerebbe vero, come afferma il ministro dei Trasporti, che le case costruite in zone vincolate distrutte dal sisma del 2017 non prenderanno contributi pubblici per la ricostruzione. In realtà il testo è meno chiaro, parlando solo di “aumenti di volume oggetto del condono”, e infatti il presidente di Legambiente Stefano Ciafani ha sostenuto che l’articolo 25, anche dopo le modifiche, “conferma anche i contributi pubblici per gli edifici abusivi, escludendoli solo per gli aumenti di cubatura”. Secondo Ciafani, insomma, non sarebbero esclusi i contributi per gli edifici interamente abusivi danneggiati dal sisma.
Il governo potrebbe spazzare via i dubbi emanando una circolare che fornisca l’interpretazione autentica di questa norma, ma al momento non ci risulta sia stato fatto. Della questione potrebbe quindi doversene occupare la magistratura.
Al di là di questo, se anche fosse corretta l’interpretazione più restrittiva che esclude qualsiasi contributo pubblico a qualsiasi edificio abusivo condonato, questo non avrebbe niente a che fare con l’esistenza di un nuovo condono. L’erogazione di contributi pubblici per la ricostruzione è questione collegata, ma separata.
L’articolo 25 del decreto Genova consente in teoria di condonare edifici che non sarebbe stato possibile condonare in base alle normative vigenti, come abbiamo detto, e dunque di fatto ha l’effetto di un nuovo condono. Questo è un effetto a sé stante della norma.
Poi l’articolo 25 stabilisce anche – accettando l’interpretazione restrittiva e quindi la versione di Toninelli – che i fondi per la ricostruzione saranno destinati solo alle case non abusive o alle porzioni non abusive di case che abbiano condonato aumenti di volume. Questo è un effetto ulteriore, separato dal precedente.
Una casa abusiva danneggiata potrebbe quindi essere condonata, grazie al decreto Genova e alla “resurrezione” dei criteri permissivi del 1985, e ristrutturata, purché a spese del privato.
Conclusione
Toninelli fa un’affermazione quantomeno discutibile quando sostiene che il condono a Ischia non esista. Come abbiamo visto, in concreto il decreto Genova potrebbe avere gli effetti di un nuovo condono e non di una semplice accelerazione nello smaltimento delle domande di condono passate rimaste senza risposta.
Sul fatto che le case abusive distrutte non prenderanno contributi pubblici per la ricostruzione il ministro potrebbe avere ragione, se sarà confermata un’interpretazione restrittiva dell’articolo 25 del decreto Genova. Ma questo in ogni caso non ha a che fare con l’esistenza o meno del condono: è una questione separata.
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