L’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto in questo fine novembre la fondazione Open, nata nel 2012 per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, ha riportato il tema del finanziamento dei partiti al centro del dibattito.
Vediamo quindi qual è la normativa attuale, come ci si è arrivati e qual è la situazione negli altri Paesi europei.
Il finanziamento dei partiti oggi
L’abolizione del finanziamento pubblico diretto
Il finanziamento pubblico ai partiti è stato formalmente abolito dal governo Letta con il d.l. 47/2013, convertito in legge dalla l.13/2014. In particolare sono stati aboliti i rimborsi elettorali che, come vedremo più avanti, avevano di fatto rimpiazzato negli ultimi anni il finanziamento vero e proprio, già eliminato con il referendum del 1993 voluto dai Radicali.
Come abbiamo visto in passato, il pagamento dei rimborsi relativi a precedenti elezioni è proseguito – con una progressiva riduzione – fino al 2016 incluso.
Le forme di finanziamento indiretto
Per i partiti con una rappresentanza in Parlamento, forme di finanziamento indiretto ai partiti continuano a esistere. In particolare, in base ai regolamenti della Camera (art. 15 co.4) e del Senato (art. 16 co. 1-2), i gruppi parlamentari ricevono contributi per finanziare le loro attività istituzionali.
Questi fondi vengono erogati attingendo al bilancio della Camera e del Senato, a loro volta finanziati con soldi pubblici. Da quanto riportano i rispettivi progetti di bilancio, risulta che nel 2019 la Camera prevede di dare ai gruppi parlamentari circa 31 milioni di euro e il Senato poco più di 22 milioni di euro.
Il finanziamento privato ai partiti
Oltre a questa voce di finanziamento, i partiti possono poi contare – sempre in base al d.l. 149/2013 del governo Letta – sul “2 per mille”, ovvero la piccola quota dell’Irpef dovuta allo Stato che i contribuenti, analogamente all’“8 per mille” per le confessioni religiose, possono destinare ai partiti (o, se non vogliono, allo Stato) in sede di dichiarazione dei redditi.
Ci sono poi le “erogazioni liberali”, cioè le donazioni private. Queste donazioni sono in parte detraibili fino a 30 mila euro (art. 11) e non possono comunque essere maggiori di 100 mila euro (art. 10 co.7).
Per fronteggiare il drastico calo delle risorse pubbliche destinate ai partiti, come denunciavano fonti giornalistiche già qualche anno fa, è significativamente cresciuto il fenomeno delle fondazioni collegate a uomini o partiti, un canale “alternativo” per finanziare le attività politiche.
Qui gli obblighi di trasparenza nella raccolta dei fondi erano storicamente inferiori rispetto a quelli fissati per i partiti, ma di recente la legge cosiddetta “spazza-corrotti” ha provato (art. 20, che modifica il d.l. 149/2013) a risolvere il problema – riuscendoci almeno in parte, secondo quanto riporta Openpolis – equiparando ai partiti le fondazioni legate a forze politiche.
Come siamo arrivati alla situazione attuale
Fondazioni a parte, la situazione attuale del finanziamento ai partiti è il frutto di un lungo e travagliato percorso. Vediamo, in sintesi, le tappe principali.
Nel 1974 con la “legge Piccoli” (l. 195/1974) è stato introdotto in Italia il finanziamento pubblico ai partiti, per contrastare le collusioni tra questi e grandi potentati economici che erano emerse negli anni precedenti (ad esempio nello scandalo Trabucchi). Furono previste due forme: il finanziamento ai gruppi parlamentari (artt. 3 e ss.), obbligati a dare il 95 per cento del ricevuto ai rispettivi partiti, e il finanziamento dell’attività elettorale per le varie elezioni (artt. 1-2).
Negli anni successivi questi finanziamenti vennero aumentati e riformati (in particolare dalla l.659/1981), fino ad arrivare al referendum del 1993 promosso dai Radicali sull’onda emotiva dello scandalo Tangentopoli.
Questo referendum, vinto dai “sì”, abolì il finanziamento ai partiti tramite i gruppi parlamentari ma non i finanziamenti per l’attività elettorale.
Il Parlamento approvò negli anni subito successivi una serie di leggi (la l. 515 del 1993 e la l. 157/1999) con cui i rimborsi elettorali vennero aumentati e riformati in modo tale da sostituire di fatto il finanziamento, che era stato abolito, ai partiti.
Una prima riforma in senso restrittivo arrivò solo con il governo Monti (l. 96/2012), che ridusse l’entità dei rimborsi e provò a dettare una disciplina unitaria, ma dopo pochi mesi la questione fu risolta alla radice con la citata abolizione del finanziamento ai partiti voluta dal governo Letta.
Qual è la situazione negli altri Paesi europei
Ma la situazione che c’è oggi in Italia è anomala o no, rispetto agli altri Stati europei? Vediamo cosa emerge da un confronto con gli altri grandi Stati della Ue.
Germania
Come spiega un approfondimento della Camera del 2013, anche in Germania la questione del finanziamento pubblico ai partiti è stata a lungo una vexata quaestio, con la Corte Costituzionale che a più riprese ha bocciato le leggi che il Parlamento faceva in proposito, fino ad arrivare al sistema attuale che si fonda sui rimborsi elettorali e non sul finanziamento diretto.
La legge del 1994 che disciplina la materia (art. 18, comma 3), modificata poi a fine 2004 in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale tedesca, prevede che alle formazioni politiche che superano determinate soglie di voti venga annualmente corrisposto un contributo proporzionale ai voti ricevuti e un contributo calcolato sulla quota dei contributi versati da privati, entrambi a carico del bilancio dello Stato. L’esborso massimo per lo Stato è fissato, per il 2019, in 190 milioni di euro.
Sono poi previsti un contributo pubblico ai gruppi parlamentari e la possibilità di finanziamenti privati, deducibili entro determinate soglie.
Francia
In Francia, riporta ancora il dossier della Camera, il finanziamento pubblico dei partiti è a carico del bilancio dello Stato e l’entità massima dell’erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
L’ammontare degli stanziamenti di pagamento individuato dalla legge finanziaria è ripartito (art. 8 della l. 88-227 del 1988) in due frazioni eguali: la prima è destinata ai partiti politici in base ai voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la seconda è destinata ai partiti politici in funzione della loro rappresentanza parlamentare.
Sono poi previsti dei rimborsi, forfettari ma con dei limiti, per le spese elettorali e i privati possono fare donazioni, di nuovo entro certi limiti e con modalità specifiche.
Regno Unito
«Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale», si legge ancora nel dossier della Camera.
«Tali caratteristiche del finanziamento pubblico – prosegue il dossier – derivano dalla natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie».
Di fatto sono previsti – a parte gli incentivi finanziari destinati a tutti i partiti (policy development grants) – conferimenti in denaro solo per i partiti di opposizione, con l’idea di compensare i vantaggi che vengono al partito di maggioranza dall’essere al governo; vantaggi economici, ma non solo.
Come risulta dal relativo dossier della House of Commons – scaricabile qui – questi conferimenti (detti Short money) sono stati introdotti nel 1975, vengono dati ai partiti che hanno eletto almeno due deputati (o un deputato ma più di 150 mila voti) e assumono tre diverse forme: contributo generale per lo svolgimento dell’attività parlamentare; contributo per le spese di viaggio sostenute dai membri dei gruppi parlamentari di opposizione; dotazione riservata all’ufficio del capo dell’opposizione.
Nel 2018/2019, ad esempio, il Partito Laburista ha ricevuto meno di 8 milioni di sterline e tutti gli altri partiti meno di un milione di sterline.
Sono poi possibili donazioni private, in un quadro di regole stringenti che garantiscono la trasparenza e la pubblicità delle operazioni.
Conclusione
Oggi in Italia il finanziamento pubblico diretto ai partiti, anche nella forma di rimborsi elettorali, non esiste più. Esiste una forma indiretta, che è il finanziamento ai gruppi parlamentari, ed esistono poi forme di finanziamento privato, in particolare tramite il 2 per mille e le donazioni private.
A questa situazione si è approdati dopo due decenni di riforme, successive al referendum del 1993.
Negli altri grandi Paesi europei sono previste varie forme di finanziamento pubblico: in Germania si usano i rimborsi elettorali, in Francia sia i rimborsi che il finanziamento diretto, nel Regno Unito sono previsti dei contributi pubblici ma solo per le forze di opposizione. In tutti i Paesi elencati sono poi previste forme di finanziamento privato.
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