Si torna a parlare di vaccini in Italia, dopo la circolare dei ministri Grillo e Bussetti sulla possibilità di autocertificare quest’anno l’avvenuta vaccinazione dei figli iscritti a scuola.
Massimo Baroni, capogruppo del M5S della commissione Affari Sociali alla Camera, ha dichiarato in proposito il 5 luglio: “Il provvedimento non incide sull'obbligatorietà del vaccino ma semplifica la burocrazia che grava sulle famiglie per iscrivere i propri figli a scuola […]. Dichiarare il falso rimane un reato perseguibile penalmente”.
Si tratta di affermazioni corrette. Ma la circolare dei ministeri della Salute e dell’Istruzione presenta un problema di tipo giuridico che potrebbe comprometterne la validità.
Procediamo con ordine.
Obbligatorietà
Per prima cosa, vediamo se è vero che “il provvedimento non incide sull’obbligatorietà” dei vaccini. Il Ministero della Salute, presentando le novità contenute nella circolare firmata dal ministro Giulia Grillo e dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, scrive che queste arrivano “in attesa di un approfondimento parlamentare sul dibattito pubblico relativo all’obbligatorietà delle vaccinazioni”, che dunque per il momento non viene messa in discussione.
Lo stesso ministro Grillo ha infatti esplicitamente dichiarato: “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare”.
Reato di falso
Quali sono quindi le conseguenze, almeno teoriche, di una falsa dichiarazione? Il DPR 445 del 2000, che contiene la normativa sulle dichiarazioni sostitutive (le autocertificazioni), prevede all’articolo 76 che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Il codice penale, all’articolo 483, punisce il reato di falso in atto pubblico con la reclusione fino a due anni.
Dunque è vero che dichiarare il falso nell’autocertificazione sui vaccini è un reato perseguibile penalmente.
Il problema giuridico
Ma veniamo al problema giuridico, che rischia di avere conseguenze sulla validità della circolare. In base all’articolo 49 del DPR 445/2000 che abbiamo citato sopra “i certificati medici, sanitari […] non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.
Quindi l’autocertificazione in materia vaccinale è vietata, a meno che una norma non dica diversamente. Il problema, in questo caso, è che una circolare ministeriale non è una legge né un atto avente forza di legge, e dunque non dovrebbe poter derogare il divieto dell’articolo 49.
Ma qui la situazione si complica ulteriormente, perché un’eccezione in tema di vaccini e autocertificazioni era stata fatta proprio dal decreto Lorenzin. Il decreto (d.l. 73/2017), infatti, prevedeva che “La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000” (art. 3 co.1).
Tuttavia, proseguiva lo stesso articolo, “in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno”.
Insomma: il decreto legge Lorenzin – che è un atto avente forza di legge, e può dunque derogare al divieto dell’articolo 49 del DPR 445/2000 – già prevedeva la possibilità di autocertificazione in materia di vaccini, ma solo temporanea. Entro la fine dell’anno scolastico (10 luglio di ogni anno) bisognava comunque portare la documentazione ufficiale.
Di qui il problema giuridico: una circolare ministeriale, che è un atto interno alla pubblica amministrazione, può modificare il contenuto di un atto avente forza di legge (il decreto Lorenzin), al punto da trasformare una soluzione temporanea (l’autocertificazione in attesa dei documenti ufficiali) in una soluzione definitiva (l’autocertificazione è sufficiente e basta)? Questa soluzione non è contraria all’articolo 49 del DPR 445/2000, che se era - legittimamente - derogato dal decreto Lorenzin, non lo è altrettanto da una circolare?
Abbiamo chiesto il parere di alcuni esperti di legge, ma non abbiamo avuto risposte univoche. I genitori che porteranno solo le autocertificazioni non dovrebbero temere conseguenze. È tuttavia possibile che la magistratura, se investita della questione, rilevi l’inadeguatezza dello strumento “circolare ministeriale” per ampliare quanto previsto dal decreto Lorenzin e ne bocci il contenuto, invitando il legislatore ad adottare una legge o un atto equivalente, se intende preservarlo.
Conclusione
Massimo Baroni ha ragione sia sul fatto che la circolare non incide sull’obbligatorietà del vaccino, sia sul fatto che chi dichiara il falso commette un reato perseguibile penalmente. Al di là di questo, rimangono però perplessità sulla legittimità della circolare Grillo-Bussetti, in quanto potrebbe non essere lo strumento adatto per modificare la normativa del decreto Lorenzin.
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