Ospite di “In mezz’ora in più”, il presidente dell’Inps Tito Boeri lo scorso 15 aprile ha dichiarato (1h 6m 15s) : “In aggiunta ai vitalizi, c’è un altro tipo di privilegio che i parlamentari si sono accordati nel tempo: questo è rappresentato dal versamenti dei cosiddetti ‘oneri figurativi’ […]. Sono contributi consistenti, sono circa il 24% della sua retribuzione […]. Si aggiungono ai vitalizi e sono trattamenti molto di favore”.
Boeri fa riferimento a un aspetto piuttosto tecnico che riguardano le contribuzioni per la pensione dei parlamentari. Si tratta davvero di un “privilegio”? Proviamo a vedere di che cosa si tratta.
Che cosa sono gli oneri figurativi
Quando un lavoratore viene eletto a una carica pubblica (parlamentare, parlamentare europeo, consigliere regionale o altre funzioni pubbliche elettive), ha diritto di non essere licenziato e di "sospendere" il rapporto di lavoro che aveva in essere prima dell'elezione. Può chiedere, relativamente a tale rapporto, di essere messo in aspettativa non retribuita ovvero di "congelare" il rapporto di lavoro senza ricevere lo stipendio.
Lo stabilisce l'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il cosiddetto "Statuto dei lavoratori", che estende lo stesso trattamento anche ai dirigenti sindacali nazionali e provinciali.
Durante il periodo di aspettativa non retribuita, il dipendente eletto può chiedere la "contribuzione figurativa". In parole povere, si "finge" che il lavoratore continui a pagare i contributi relativi al rapporto di lavoro che ha sospeso, per non peggiorare la situazione contributiva di un lavoratore che venga eletto. Questi contributi sono però a carico dell'Inps e non del datore di lavoro (che durante l'aspettativa non paga più lo stipendio e non versa nemmeno i contributi). Fino al 2000, l'Inps versava sia la parte di contributi che spetta al lavoratore che quella che spetta al datore di lavoro (di solito, oltre due terzi del totale).
Con la legge finanziaria per il 2000 si è stabilito (art. 38) che tocchi invece al dipendente eletto versare i contributi a carico del lavoratore per il periodo di aspettativa non retribuita. Restano però a carico dell'Inps i contributi a carico del datore di lavoro, che come dicevamo sono di solito i due terzi abbondanti del totale: molto cambia a seconda delle varie aliquote contributive. Di qui probabilmente la stima di una media del 24% circa avanzata da Boeri.
Perché sono un privilegio?
I contributi figurativi non sono, di per sé, qualcosa che si applichi solo ai lavoratori dipendenti che vengono eletti. Sono concessi, ad esempio, anche in caso di congedo di maternità. Diventano un "privilegio", se parliamo di chi è eletto a cariche pubbliche, per due motivi. Per prima cosa, possono avere una durata molto lunga: si pensi a un parlamentare o a un sindaco che resti in carica per vent'anni. E soprattutto, nel caso dei parlamentari e degli ex parlamentari, si sommano ai vitalizi (per gli ex parlamentari) e alle pensioni da onorevoli (per i parlamentari in carica o comunque successivi alla riforma del 2012 che ha abolito i vitalizi).
L'onorevole ex dipendente, cioè, mentre matura la pensione da parlamentare (nel caso degli ex, maturava il vitalizio) allo stesso tempo riceve dall'Inps i contributi figurativi per maturare la pensione relativa al suo precedente impiego (dopo il 2000, solo la parte che spetta al datore di lavoro). Avrà insomma una doppia pensione (di cui una pagata in buona parte dalla collettività).
Onorevoli esclusi dai limiti che valgono per gli altri Tutto questo succede nonostante l'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (l'articolo che appunto prevede i contributi figurativi per i lavoratori eletti) sembri pensato apposta per evitare questa situazione eccezionale. In teoria, infatti, i contributi figurativi "non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa". Cioè se l'attività per la quale ti metti in aspettativa ti dà comunque diritto a un trattamento previdenziale, non dovresti avere diritto all'integrazione - tramite gli oneri figurativi - del trattamento previdenziale precedente.
Allora com'è possibile che gli onorevoli ricevano i contributi figurativi, nel momento in cui godono in effetti delle forme previdenziali associate alla carica di parlamentare? Abbiamo interpellato la Camera dei deputati ma, ad ora, non è arrivata alcuna risposta. Secondo quanto ci ha invece riferito l'Inps, questo dipende dal fatto che sia la gestione dei vitalizi che quella delle pensioni degli onorevoli non sono considerate una gestione previdenziale.
Si tratterebbe di indennità, dunque, che non ricadono nella previsione dell'ultimo comma dell'articolo 31. C'è una legge a sostegno di questa interpretazione, anche se il ragionamento legale è piuttosto tortuoso. La norma in questione è del 1977, dunque di sette anni successiva allo Statuto dei lavoratori. In essa si dà l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31, chiarendo la questione - a vantaggio degli onorevoli.
Specifica infatti la legge 210/1977 che le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 31 "si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale" a carico dell'Inps o a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi. Come confermato dall'Inps, vitalizio e pensione dei parlamentari non ricadono sotto una gestione pensionistica, e sono dunque esclusi da tali limitazioni. Quindi i parlamentari possono cumulare pensione da onorevole e contributi figurativi.
Conclusione
Boeri ha ragione: i contributi figurativi sono in concreto un privilegio per i parlamentari, che si somma alla questione dei vitalizi (ma limitatamente agli ex parlamentari). Per come è il sistema attuale, onorevoli ed ex onorevoli che siano stati lavoratori dipendenti prima di essere eletti hanno la possibilità di portare a maturazione due pensioni, di fatto: quella (vitalizio o pensione) legata all'incarico elettivo e quella, frutto anche dei contributi figurativi a carico della collettività, legata al precedente impiego.