Lo scorso 14 dicembre su Otto e Mezzo è andato in onda un duro scontro tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, a proposito della questione Banca Etruria.
Travaglio ha attaccato (min. -15.52): “È ora che la finiate di raccontare balle, a commissariare Banca Etruria è stata Banca d’Italia e il suo governo ha avallato una decisione della Banca d’Italia”. La Boschi, rispondendo sul punto, ha affermato: “Il commissariamento l’ha fatto il governo perché, come sa, è un decreto che firma il ministro dell’Economia. Quindi è inutile dire che non è un atto del governo”. E Travaglio ha nuovamente ribadito: “Certo, recependo un ordine di Banca d’Italia”.
Vediamo dunque di fare chiarezza su di chi sia la responsabilità per il commissariamento di Banca Etruria.
L’atto di commissariamento di Banca Etruria
Come avevamo già scritto, è vero che il vicepresidente di Banca Etruria – Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena –, e con lui tutto il consiglio di amministrazione, sia stato commissariato dal governo Renzi. L’atto di commissariamento è un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, in questo caso il n. 45 del 10 febbraio 2015.
Come si legge nel comunicato di Banca Etruria, il ministero dell’Economia ha disposto il commissariamento “su proposta della Banca d’Italia” e, in particolare, ai sensi dell’art. 70 co. 1 lett. B) del Testo Unico Bancario.
Dunque è il commissariamento viene disposto congiuntamente dalla Banca d’Italia, che lo propone, e dal governo, che vara il decreto.
Per capire, tuttavia, su chi gravi la responsabilità dobbiamo verificare se l’indicazione di Banca d’Italia sia vincolante – come afferma lo stesso Travaglio, quando parla di “un ordine” – oppure no.
La disciplina dell’art. 70 TUB
La questione è complicata da una recente riforma dell’articolo 70 del Testo Unico Bancario, già citato. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 (art. 1 co. 14) ne ha infatti modificato il testo.
In precedenza era previsto che: “Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche”, in una serie determinata di circostanze.
Adesso invece si prevede che: “La Banca d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche”, anche qui a determinate condizioni.
Il provvedimento relativo a Banca Etruria è stato tuttavia adottato a febbraio 2015, prima che entrasse in vigore il d.lgs. 181/2015. Dunque dobbiamo considerare la versione precedente dell’art. 70 TUB – a cui fa quindi riferimento il comunicato di Banca Etruria - per attribuire la responsabilità del commissariamento.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa, con la sentenza 9 febbraio 2015, n. 657 – emanata dunque prima che entrasse in vigore la nuova disciplina dell’art. 70 TUB – ha fatto chiarezza sulla questione.
In sentenza si legge, riguardo all’art. 70 TUB: “Ruolo primario viene conferito alla Banca d’Italia, la quale propone al Ministro dell’Economia e delle Finanze lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di una banca al ricorrere di tassative condizioni. Ricevuta la proposta, il Ministro dell’Economia e delle Finanze “può disporre” con decreto detto scioglimento: questa facoltà di scelta implica una valutazione discrezionale – o, meglio, di opportunità – che il Ministro è tenuto ad effettuare sulla base della proposta avanzata dall’autorità di vigilanza”.
Già vediamo dunque che i giudici attribuiscono al governo una facoltà discrezionale rispetto a quanto proposto da Banca d’Italia.
Proseguono i giudici amministrativi: “L’obbligatorietà della proposta della Banca d’Italia non impone al Ministero dell’Economia e delle Finanze di accettarne in modo acritico e dogmatico il contenuto, in quanto l’ordinamento gli attribuisce la facoltà di discostarsi dalla proposta stessa qualora non ritenga sussistenti i presupposti per disporre l’amministrazione straordinaria”.
Anzi, avendo il potere esecutivo questa facoltà secondo i giudici è suo dovere condurre una istruttoria autonoma sulla questione se commissariare o meno la banca, non potendo fare integralmente affidamento su quanto accertato da Banca d’Italia. Nel caso specifico (relativo alla Banca Popolare di Spoleto) il ministero aveva visto bocciare il proprio decreto di amministrazione straordinaria proprio perché aveva semplicemente accolto l’istanza di Banca d’Italia senza condurre una propria indagine autonoma.
Conclusione
Il commissariamento è stato disposto, in base alla normativa che era in vigore all’epoca, dal ministero dell’Economia su proposta della Banca d’Italia.
Come abbiamo visto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (oggi obsoleta, ma all’epoca ancora valida) è molto netta nel sottolineare il carattere discrezionale del potere esecutivo, che anzi è tenuto a condurre indagini proprie al preciso scopo di potersi – eventualmente – discostare dalle proposte formulate da Banca d’Italia.
Dunque ha ragione Maria Elena Boschi a rivendicare al governo il merito di aver commissariato Banca Etruria, in quanto la proposta di Banca d’Italia in proposito non era vincolante e la decisione finale è ricaduta sull’esecutivo. Non risulta che ci sia stato “un ordine” di Banca d’Italia, né che si possa attribuire interamente all’istituto di Palazzo Koch la responsabilità del commissariamento.
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