In un’intervista pubblicata sul Giornale lo scorso 7 agosto, Silvio Berlusconi afferma: “Chi ha diritto allo status di rifugiato – ricordo che sono solo il 3-4% dei migranti – deve poter raggiungere l'Europa in condizioni di dignità e sicurezza. Per tutti gli altri c'è solo la strada del rimpatrio”.
Si tratta di un’affermazione che parte da un dato scorretto e dipinge le norme sull’asilo in modo distorto.
Il dato sui rifugiati
Negli anni 2015 e 2016, secondo il rapporto del Ministero dell’Interno, la percentuale dei migranti che hanno ottenuto lo status di rifugiato è stata del 5% sul totale delle domande esaminate.
Nei primi mesi del 2017, poi, la percentuale è aumentata: a gennaio la percentuale è stata dell’8%, a febbraio del 10%, a marzo del 10%, ad aprile del 7%, a maggio dell’8% e a giugno – ultimo dato disponibile – del 10%. [qui sono saltati i link]
Dunque già il dato di partenza citato da Berlusconi è un po’ impreciso: lo status di rifugiato viene concesso in percentuali dell’8-10 per cento negli ultimi mesi, dopo due anni al 5 per cento.
Tutti gli altri
Berlusconi sostiene che per “tutti gli altri” – cioè, i non aventi diritto allo status di rifugiato – c’è solo la strada del rimpatrio.
Questa affermazione è scorretta, perché lo Stato italiano riconosce altri status ai richiedenti asilo, anche se non ci sono i presupposti per quello di rifugiato. Gli altri status, allo stesso modo, impediscono il rimpatrio.
La protezione sussidiaria viene riconosciuta ad un “cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (Decreto legislativo n. 251 del 2007). Per grave danno si intende rischio di morte, tortura o minaccia grave alla vita dovuta alla presenza di conflitti armati nazionali o internazionali.
La protezione umanitaria, invece, ricorre quando esistono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” per garantire ad un cittadino di un paese terzo o apolide il diritto di soggiorno sul territorio italiano (Testo Unico sull’Immigrazione).
I dati su protezione sussidiaria e umanitaria
In base al rapporto del Ministero sul 2015-2016, è stata concessa la protezione umanitaria rispettivamente nel 22% e nel 21% dei casi, e la protezione sussidiaria nel 14% dei casi ambo gli anni.
Dunque a fronte di un 5% di rifugiati, nel 2015 e nel 2016 c’è stato un altro 36% e 35% di migranti che hanno ottenuto altri status che impediscono il rimpatrio.
Nel 2017 i numeri mostrano, oltre all’aumento della percentuale di rifugiati (avvicinatasi al 10%), una diminuzione di quella relativa alla protezione sussidiaria e un aumento di quella relativa alla protezione umanitaria.
La sussidiaria infatti cala, dal 14% del biennio precedente, al 7-10 per cento tra gennaio e giugno; l’umanitaria aumenta, dal 21% del 2016, al 23-26 per cento nei primi mesi del 2017.
Conclusione
Poco più del 40 per cento delle domande di asilo si conclude con l’accoglimento. Che venga concesso lo status di rifugiato, della protezione umanitaria o sussidiaria, non è comunque consentito dal diritto internazionale il rimpatrio del migrante.
Berlusconi è impreciso quando dice che “solo il 3-4% di migranti” ha diritto allo status di rifugiato (in realtà i numeri sono un poco più alti): ma soprattutto, non è vero che “per tutti gli altri” c’è al momento solo la strada del rimpatrio, perché le leggi italiane prevedono altre forme di tutela.
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