AGI - Qualora non abbia adottato una denominazione legale per un prodotto, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali. Lo afferma la Corte di giustizia dell'Unione europea in una sentenza. Il caso nasce dalla contestazione di quattro entità attive nel settore dei prodotti vegetali e vegani di un decreto adottato dal governo francese per tutelare la trasparenza delle informazioni relative agli alimenti nel commercio. A loro avviso tale decreto, che vieta, per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, l'uso di denominazioni quali "steak" o "salsiccia", senza e anche con l'aggiunta di precisazioni complementari quali "vegetale" o "di soia", si configura in violazione del regolamento Ue 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, che garantisce la corretta informazione dei consumatori.
Nella sua sentenza la Corte statuisce che il diritto dell'Unione istituisce una presunzione relativa in forza della quale le informazioni fornite secondo le modalità prescritte dal regolamento n. 1169/2011 tutelano sufficientemente i consumatori, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato con una denominazione usuale. Uno Stato membro può adottare una denominazione legale di un prodotto, ma senza di essa "non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere, mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, l'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti".