AGI - Le biciclette ad assistenza elettrica non rientrano nell'obbligo di assicurazione degli autoveicoli in quanto non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sulla qualificazione giuridica di una bicicletta elettrica coinvolta in un grave incidente per stabilire se la vittima fosse conduttrice di un "autoveicolo" o se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto "utente debole della strada".
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha constatato anzitutto che la direttiva europea in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell'azionamento di un veicolo. Tuttavia, la direttiva si riferisce all'"assicurazione degli autoveicoli", espressione che, nel linguaggio corrente, riguarda tradizionalmente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica. La Corte ha quindi ricordato l'obiettivo della direttiva, che è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli.
"Tale obiettivo non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo, ai sensi della direttiva", ha stabilito la Corte. I mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce, ha concluso la Corte Ue.