AGI - La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte delle autorità francesi al confine con l'Italia. Per i giudici di Lussemburgo - che si sono pronunciati su un ricorso di un gruppo di associazioni - la direttiva sui rimpatri va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni.
Il migrante irregolare deve quindi "beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L'allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza". La Corte ha dichiarato che, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma che, ai fini dell'allontanamento dell'interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva "rimpatri", il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l'adozione di un siffatto provvedimento di respingimento.
La direttiva rimpatri - hanno spiegato i giudici - si applica in linea di principio, a partire dal momento in cui il cittadino di un Paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, e vi si trovi dunque in una situazione di soggiorno irregolare. "Ciò vale anche qualora, come nell'ipotesi in esame, l'interessato sia stato sorpreso ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. Una persona può infatti essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera".
La Corte ricorda inoltre che gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un Paese terzo, in attesa del suo allontanamento, in particolare qualora il cittadino costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, e che essi possono reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza dell'ingresso irregolare. Inoltre - ricordano i giudici - la direttiva rimpatri non osta all'arresto o al fermo di polizia di un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando egli sia sospettato di aver commesso un reato diverso dal semplice ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato.