AGI - Il nuovo regolamento dell'Ue contro la deforestazione stabilisce norme obbligatorie di due diligence per gli operatori che immettono sul mercato dell'Ue prodotti specifici associati alla deforestazione e al degrado delle foreste: soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao e caffé e alcuni prodotti derivati, come cuoio, cioccolato e mobili. Lo scopo è garantire che sul mercato dell'Ue siano ammessi solo prodotti privi di deforestazione e legali (secondo le leggi del Paese di origine).
Le aziende saranno tenute a raccogliere le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci che importano sul mercato europeo. Questa rigorosa tracciabilità ha lo scopo di garantire che solo i prodotti privi di deforestazione entrino nel mercato dell'Ue e che le autorità di contrasto degli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per controllare che ciò avvenga.
Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione identificherà i Paesi che presentano un rischio basso, standard o alto di produrre materie prime o prodotti che non sono esenti da deforestazione o in conformità con la legislazione del Paese produttore.
Gli obblighi per le aziende e le autorità varieranno in base al livello di rischio del Paese o della regione di produzione, con obblighi di diligenza semplificati per i prodotti provenienti da aree a basso rischio e controlli rafforzati per le aree ad alto rischio.
Le aziende che immettono sul mercato le materie prime e i prodotti pertinenti saranno monitorate e ritenute responsabili dalle autorita' esecutive nel caso non rispettassero i requisiti del regolamento. Le aziende dovranno presentare una dichiarazione a un sistema informativo europeo che confermi di aver esercitato con successo la dovuta diligenza e che i prodotti che immettono sul mercato sono conformi alle norme dell'Ue.
Questa dichiarazione fornirà anche informazioni essenziali per il monitoraggio, vale a dire le coordinate geografiche dell'azienda agricola o della piantagione in cui sono state coltivate le materie prime.
In particolare dovranno garantire che le merci e prodotti non sono stati prodotti su terreni disboscati o degradati dopo il 31 dicembre 2020 e che sono stati prodotti in conformita' con le leggi del Paese di produzione. Il mancato rispetto di nessuno dei due requisiti comportera' il divieto di immettere tali prodotti sul mercato dell'Ue.