Rimborso del prezzo del biglietto, assistenza garantita, nuova prenotazione su un altro volo e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste dalla Carta dei diritti del passeggero dell'Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac), in caso di disservizio, cancellazione, imbarco negato e ritardo prolungato del volo. Scopriamo quindi nel dettaglio in quali casi si ha diritto ad essere risarciti:
Sciopero o cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo o in caso di sciopero, ci sono diverse chance. Innanzitutto è possibile chiedere alla compagnia il rimborso totale del biglietto oppure di essere imbarcati su un volo alternativo non appena possibile o in altra data di proprio gradimento. Tutto questo non impedisce di chiedere un indennizzo monetario, che varia in base alla data della partenza e alla tratta.
Se la compagnia non ha provveduto ad offrire un volo alternativo che consente di partire non più di due ore prima dell’orario previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto, si può ottenere un indennizzo tra i 250 e i 600 euro. Si tratta di una compensazione pecuniaria che viene calcolata in base alla distanza percorsa:
- 250 euro, per le tratte inferiori a 1500 km;
- 400 euro, per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro, per voli intra-Ue superiori a 3500 km.
Se la compagnia offre di partire tra più di 15 giorni, non si ha diritto ad alcun indennizzo.
In caso di sciopero sono previsti inoltre:
- pasti e bevande nell'attesa dell'imbarco
- sistemazione in albergo in caso di pernottamento forzato
- trasferimenti da e per l'aeroporto
I bambini non accompagnati e le persone con difficoltà motorie hanno diritto a ricevere assistenza prima degli altri.
Quando la compensazione non è obbligatoria
La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi un monte ore che va da 2 a 4 rispetto a quello originale. La compensazione non è dovuta:
- se la compagnia può provare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali,
- se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso o tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza
- nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivo al massimo 4 ore dopo.
Imbarco negato per overbooking
In questo caso la compagnia ha l'obbligo di fare un appello tra i passeggeri per verificare se vi siano dei volontari disponibili a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non dovesse esserci nessuno disposto a scendere dall'aereo, il passeggero rimasto a terra ha diritto a una compensazione pecuniaria:
- un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- una riprenotazione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui
- assistenza pasti
- alloggio
Ritardo prolungato del volo
Nel caso di ritardo prolungato del volo, il passeggero ha diritto all'assistenza. Il diritto all'assistenza viene riconosciuto in base alla tratta e alla distanza percorsa:
- voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore;
- voli intracomunitari superiori a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore;
- voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore;
- voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore;
- voli internazionali superiori a 3.500 km, ritardo del volo di almeno 4 ore.
Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.