Non ci sono più i falliti di una volta. Con l’approvazione in Senato, l’11 ottobre, della riforma sulla crisi di impresa e l'insolvenza, viene mitigata la figura di chi subisce una sconfitta imprenditoriale. Tra le novità la scomparsa della figura del ‘fallito’, che potrà godere di una seconda possibilità imprenditoria, ma anche meccanismi di prevenzione, regole processuali semplificate e un potenziamento della figura del curatore fallimentare.
“Il ‘fallito’ non sarà più tale, senza più lo stigma che sinora lo ha accompagnato”, ha dichiarato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. “Chi ha subito sconfitta imprenditoriale con la riforma potrà ritentare, ma c'è anche un'attenzione particolare ad anticipare le procedure rispetto alle condizioni reali dell'impresa in modo da non attendere che sia decotta per intervenire e dividere le spoglie”.
Ora i decreti attuativi
Adesso il Governo avrà a disposizione dodici mesi per attuare i decreti attuativi necessari a rendere operativa la riforma. La riforma della disciplina fallimentare va a modificare un istituto mai cambiato dal 1942, adeguando così la legge alle nuove forme dell’economia globalizzata. Lo stesso primo Ministro, Paolo Gentiloni, si è rallegrato su Twitter per il successo della riforma, approvata con 172 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto.
#Senato Diventa legge la riforma del diritto fallimentare. Un contributo per un'economia più sana che aiuterà la crescita
— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) October 11, 2017
Prevenire prima che sia troppo tardi
La riforma introdurrà “meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l'insolvenza”, come ha scritto il Sole 24 Ore.”Dominus nella liquidazione giudiziale sarà il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato) la fase di riparto dell'attivo tra i creditori. Ci sarà però una stretta sulle incompatibilità.”
Scopo degli strumenti di allerta preventiva, secondo Ipsoa, sarà quello di “incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori prevedendo:
- che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, assumano l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi;
- che creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, assumano l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
- l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.”
Soddisfatti i creditori, priorità all’impresa
Nel Ddl anche regole processuali semplificate. Lettera 43 spiega che “nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d'appello.”