AGI - Ultimi giorni per versare la rata della rottamazione-ter scaduta lo scorso maggio 2020 mentre ripartono gradualmente le notifiche delle cartelle esattoriali sospese. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegando che
i pagamenti effettuati entro il prossimo 6 settembre, infatti, saranno considerati validi grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato al 31 agosto 2021.
La legge di conversione del decreto Sostegni-bis, ricorda l'Agenzia, ha riscritto i termini per il versamento delle rate 2020 di rottamazione-ter e del 'saldo e stralcio ancora dovute, concedendo ai contribuenti la possibilità di effettuare il pagamento in più mesi, senza perdere le agevolazioni previste. Nel dettaglio: entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio); entro il 31 agosto 2021 per la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); entro il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).
La legge prevede inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020 contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti o recuperabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Riparte l’attività di riscossione
In base a quanto disposto dal decreto Sostegni-bis, il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione iniziato l’8 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cossidetta “zona rossa” prevista dal Dpcm 1 marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Dal mese di settembre, dunque, riprendono le notifiche di cartelle e avvisi nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pa.
Per ciò che concerne il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”), il contribuente dovrà procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero. Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).
Con riguardo invece ai piani di dilazione si ricorda che il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive dal decreto Ristori (dl 137/2020). Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Le agevolazioni per rateizzare le cartelle
I contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori fino al 31 dicembre 2021.
Tolleranza fino a 10 rate
Per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione.
Più facile presentare la domanda
Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha elevato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).
Nuova chance per i decaduti
Può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate scadute. Stessa possibilità anche per coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle cosiddette rottamazioni e il saldo e stralcio) che possono rateizzare le somme ancora dovute.