È operativo il bonus affitti previsto dal decreto rilancio: non riguarda sole le imprese e i commercianti, ma anche i forfetari e gli enti no profit, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i dettagli: è possibile utilizzare il credito d'imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.
Da quando è disponibile il bonus affitti
Nel dettaglio si può scontare dalle tasse il 60% - il 30% per gli affitti di azienda - di quanto pagato come canone per il trimestre di chiusura: è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.
In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
L'importo potrà essere portato in compensazione con le altre imposte dovute con il modello F24 (indicando il codice tributo "6920") nella dichiarazione dei redditi o, in alternativa può essere ceduto.
A chi spetta il credito di imposta
Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all'attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta (oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.