AGI - Estensione dell'accesso ai prestiti coperti dal Fondo di garanzia alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e introduzione di un'autocertificazione con cui il titolare dell'impresa che chiede il prestito indica che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato: sono due fra le principali novità contenute nella circolare esplicativa diramata dell'Abi agli istituti di credito, dopo la conversione in legge del Dl liquidità appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.
La liquidità aggiuntiva passa al 25%
Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione, inoltre, è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d'ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%), quindi con un impegno per supplementare per le banche pari al 15%.
Basterà un'autocertificazione
In relazione alle garanzie rilasciate dalla Sace per i prestiti per la crisi causata dal Covid-19, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali. "Di particolare rilievo", si legge nella nota dell'Abi sulla circolare in cui si chiede "il massimo impegno attuativo delle banche", "è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio".
La garanzia Sace anche per le imprese agricole
L'ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia Sace anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l'Ismea.
Porte chiuse ai paradisi fiscali
Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Il preammortamento
Novità riguardano anche l'articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato. È stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro.
Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. È inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.
Le novità dell'art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell'autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le Pmi nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.