Entro il 31 gennaio ci sono due importanti scadenze per quanto riguarda il canone Rai. E' il termine ultimo, infatti, sia per presentare la dichiarazione di non possesso della tv che per pagare il canone in unica soluzione con modello F24. In particolare:
- Dichiarazione di non possesso della tv. I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non hanno la tv devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo entro il 31 gennaio 2017, altrimenti saranno costretti a pagare come minimo il canone del primo semestre, pari quest' anno a 45,94 euro (il canone annuale è passato da 100 a 90 euro). Non ha alcuna importanza se la dichiarazione era già stata fatta per il canone 2016. Il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati dall'intero canone 2017, va dall'1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017. Se, quindi, non è stata già inviata in questo lasso di tempo, si deve provvedere entro la fine del mese. Se la dichiarazione non è stata inviata con un certo anticipo (20 dicembre per l'invio con plico raccomandato), le prime rate del canone 2017, con tutta probabilità sia quella di gennaio che di febbraio, pari a 9 euro al mese, saranno nel frattempo addebitate dalla compagnia elettrica. In tal caso, il consumatore ha una doppia possibilità:
- effettuare il pagamento parziale della fattura, saldando la sola quota energia, secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento.
- effettuare il pagamento integrale della bolletta e poi presentare domanda di rimborso.
- Pagamento con modello F24. In alcuni casi particolari è previsto il pagamento del canone in unica soluzione con modello F24. Mentre nella fase transitoria, ossia nel 2016, questa modalità di versamento andava effettuata entro il 31 ottobre, a regime, ossia dal 2017 in poi, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio. In quali casi si deve versare entro il 31 gennaio con modello F24:
- Quando nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale.
- Case multifamiliari dove c'è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari). In questo caso la famiglia titolare di contratto elettrico paga mediante bolletta, le altre famiglie versano il canone, se dovuto, mediante modello F24.
- Inquilino, con luce intestata al proprietario. Gli inquilini che risiedono in una casa in affitto e l'utenza elettrica risulta ancora intestata al proprietario. Ricordiamo che gli inquilini devono pagare il canone anche se la tv è del proprietario dell'appartamento. Conta, infatti, la detenzione dell'apparecchio tv, non la proprietà.
- Moglie che non ha la residenza anagrafica con il marito. In tal caso, essendo due distinte famiglie anagrafiche, il canone è dovuto sia dal marito che dalla moglie. Se, però, le utenze elettriche delle due case sono entrambe intestate al marito, o quella intestata alla moglie è utenza elettrica non residenziale, la moglie dovrà pagare con modello F24.
- Bidelli che vivono nelle scuole, titolari dell'utenza elettrica.
- Portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio, titolare dell'utenza elettrica.
- Figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza, ma la luce è intestata ad uno dei genitori. I figli, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa dei genitori, costituiscono un'autonoma famiglia anagrafica e sono, quindi, tenuti al pagamento del canone. Ma essendo la luce intestata ai genitori, devono pagare in unica soluzione.
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- Chi abita nelle isole non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, ossia: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.